Divorzio: chi paga le bollette?
Quando si arriva al divorzio, le forniture domestiche di luce e gas seguono la sorte dell'abitazione: spettano al coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale. Tra le mille urgenze di una separazione, però, le bollette finiscono spesso in fondo alla lista, con il rischio di generare insoluti a nome di chi ha lasciato l'immobile e non è più tenuto a pagarli.
Una sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2014 ha chiarito che il coniuge assegnatario dell'abitazione ha non solo il diritto ma anche il dovere di intestare a proprio nome le utenze domestiche. L'operazione da effettuare per mettersi in regola è la voltura del contratto, cioè il cambio di intestatario delle bollette luce e gas.
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In un contratto di luce o gas, la richiesta di voltura e il pagamento dei costi amministrativi competono al nuovo intestatario, cioè al coniuge che resta nell'abitazione. Al precedente titolare il fornitore invierà un'ultima fattura riepilogativa con i consumi maturati fino alla data della voltura, somme che restano a carico di chi era intestatario in quel momento.
Rivalsa per le bollette insolute
Il coniuge che lascia la casa coniugale e non è più intestatario del contratto non ha obblighi legali di pagare le bollette di luce e gas. Se l'assegnatario dell'immobile non provvede a effettuare la voltura, l'ex coniuge "parte lesa" può tutelarsi rivolgendosi al giudice con un decreto ingiuntivo, ottenendo un ordine di pagamento per le fatture non saldate, comprensivo dell'eventuale mora.
Con la stessa procedura è possibile chiedere al giudice di obbligare la controparte a effettuare la voltura delle utenze entro tempi brevi, regolarizzando così definitivamente la titolarità delle forniture.
L'ex coniuge non può chiudere la fornitura
La legge non consente al precedente intestatario di staccare le utenze di luce o gas a danno dell'ex coniuge, perché si arrecherebbe un disagio all'altro coniuge e agli eventuali figli. La Cassazione qualifica come esercizio abusivo delle proprie ragioni il comportamento dell'ex marito che, di fronte alla mancata voltura da parte dell'ex moglie assegnataria, provveda personalmente a staccare i contatori: lo stesso risultato va richiesto al giudice. L'attuale intestatario può invece scegliere di disattivare le forniture prima della firma degli atti di divorzio.
Divorzio e seconde case
Per le abitazioni da non residente, le forniture seguono la titolarità dell'immobile e vanno intestate al coniuge che ne mantiene il possesso a seguito del divorzio.
Se la seconda casa resta disabitata per più di 2 o 3 mesi durante le procedure di separazione e riassegnazione degli immobili, può convenire disattivare temporaneamente le utenze: i costi fissi in bolletta accumulati nel periodo di inattività sono spesso superiori a quelli di un futuro subentro. In più, riattivare il contatore a proprio nome una volta assegnato l'immobile permette di gestire fin da subito le forniture senza dover ricorrere alla voltura dal coniuge.
Voltura con cambio fornitore
Da luglio 2021 è possibile richiedere voltura e cambio fornitore in un'unica operazione, evitando di restare vincolati alle condizioni del contratto sottoscritto dall'ex coniuge.
Come fare la voltura delle forniture dal proprio coniuge?
La procedura di voltura non cambia in caso di divorzio rispetto a una voltura ordinaria. Il coniuge assegnatario deve contattare il fornitore presso cui sono attive le utenze, comunicare i propri dati e richiedere il cambio di intestatario subito dopo la firma delle carte del divorzio.
La voltura diventa effettiva in massimo 4 giorni lavorativi. Al precedente intestatario, l'ex coniuge, verrà recapitata un'ultima bolletta con i consumi maturati fino al giorno del cambio: queste somme restano di sua competenza, mentre i consumi successivi saranno fatturati al nuovo intestatario.
Che dati servono per fare la voltura?
Per richiedere la voltura al fornitore occorre tenere a portata di mano i seguenti dati:
- i tuoi dati personali (codice fiscale, documento d'identità, telefono, email);
- i dati anagrafici dell'ex coniuge, attuale intestatario della bolletta (nome, cognome e codice fiscale);
- il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas;
- l'autolettura del contatore di riferimento;
- l'indirizzo della fornitura oggetto della voltura;
- le coordinate del conto corrente bancario o postale, solo se desideri attivare l'addebito SDD;
- per la luce, la potenza impegnata del contatore espressa in kW.
Guide alla voltura per fornitore
Se vuoi approfondire la procedura presso il tuo specifico fornitore, consulta le nostre guide dedicate ai principali operatori del mercato:
Cambio fornitore: una strategia per risparmiare
Una volta diventato titolare della fornitura di luce e gas tramite voltura, non sei vincolato a mantenere il fornitore scelto dall'ex coniuge. La tariffa attiva potrebbe non essere più competitiva: cambiare fornitore è gratuito e permette di scegliere un'offerta più adatta alle proprie abitudini di consumo.
Per un supporto gratuito nella scelta della nuova tariffa, puoi confrontare le proposte attuali tra le offerte luce e gas oppure parlare con un esperto Selectra ai recapiti indicati sopra.
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Domande frequenti
Le forniture di luce, gas e acqua dell'abitazione coniugale vanno obbligatoriamente intestate al coniuge che ottiene l'assegnazione dell'immobile a seguito della sentenza di divorzio.
Il coniuge assegnatario dell'immobile è legalmente obbligato a intestarsi le bollette tramite voltura. Se non vi provvede, la parte lesa può rivolgersi al giudice e richiedere un decreto ingiuntivo che obblighi l'ex coniuge a saldare le bollette emesse dopo la firma del divorzio e a intestare a proprio nome quelle future.
No. Chiudere le forniture dell'abitazione assegnata all'ex coniuge configura il reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni. La legge impone al coniuge assegnatario di intestarsi quanto prima le utenze, obiettivo che può essere garantito da un decreto ingiuntivo. Resta possibile chiudere le forniture prima della firma degli atti di divorzio.