Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: Requisiti e Procedure in Italia

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Le procedure e i requisiti per la creazione di Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivo
La guida, le procedure e i requisiti necessari per creare comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumo collettivo.

La nuova delibera ARERA specifica quali sono i requisiti e le procedure che consentono a comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivo di accedere a benefici economici. Ecco tutto quello che devi sapere.

Leggi la delibera ARERA in PDF Per comprendere nel dettaglio la disciplina dell’autoconsumo collettivo, leggi la delibera ARERA 318/2020/R/EEL pubblicata il 4 agosto 2020.

Le comunità energetiche costituiscono gruppi di soggetti in grado di produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili. Può trattarsi di imprese e amministrazioni comunali, ma anche cooperative o nuclei familiari. La delibera 318/2020/R/EEL di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha disciplinato le modalità di gestione economica dell’energia condivisa, sia nell’ambito di comunità di energia rinnovabile che nei gruppi di autoconsumatori. Andiamo a vedere nel dettaglio, allora, i temi di interesse di questa nuova delibera, nonché i requisiti e le procedure per godere dei benefici previsti.

Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: Cosa sono? Le definizioni e le differenze

La delibera ARERA 318/2020/R/EEL attua quanto già previsto dal decreto Milleproroghe, ovvero il decreto legge n. 162 del 30/12/2019, e successiva legge di conversione n. 8 del 28/02/2020. Questi riferimenti segnano le basi per la creazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo. A monte, però, c’è sempre da considerare la Direttiva europea 2001/2018/UE, che definisce nel dettaglio la disciplina dell’autoconsumo. Pertanto, alle luce delle disposizioni appena citate, possiamo definire (e differenziare) la comunità energetica ed il fenomeno dell'autoconsumo collettivo come segue:

Comunità energetica e Autoconsumo collettivo: Vantaggi e Differenze
Comunità energetica Autoconsumo collettivo
Un gruppo di utenze appartenenti alla stessa rete in bassa tensione, ovvero utenze che fanno riferimento alla stessa cabina di bassa-media tensione. Un gruppo di consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, trovandosi nello stesso edificio o condominio.

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Approfondimento normativo: la Delibera ARERA e la disciplina europea

Da un'attenta lettura della direttiva 2018/2001/UE e della nuova delibera ARERA 318/2020/R/EEL, possiamo definire a livello legale l'autoconsumatore di energia rinnovabile. Infatti, la disciplina in vigore afferma:

L’autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Delibera ARERA 4 agosto 2020 (318/2020/R/EEL) - Considerazioni introduttive

Allo stesso tempo, sempre nella nuova delibera ARERA, viene enunciata la definizione di comunità energetica (tecnicamente "comunità di energia rinnovabile"), intesa come un soggetto giuridico che presenta le seguenti caratteristiche principali:

  • Il soggetto giuridico è autonomo, ma effettivamente controllato dagli azionisti o dai membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i quali (ndr gli impianti) devono appartenere ed essere sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  • Gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), così come autorità locali (comprese le amministrazioni comunali);
  • La partecipazione dei membri/azionisti è aperta e volontaria, conformemente al diritto nazionale applicabile; 
  • L’obiettivo principale deve essere fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui il soggetto giuridico opera, piuttosto che profitti finanziari.

L'Italia dovrà recepire entro giugno 2021 le direttive europee in tema di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Comunità energetiche rinnovabili: Requisiti e normative per il funzionamento

Le comunità energetiche devono seguire specifici requisiti per operare nel pieno rispetto della legge. Ecco le principali condizioni identificate dalla delibera ARERA 318/2020/R/EEL:

  1. Ogni comunità energetica è un soggetto giuridico. Possono costituire una comunità energetica associazioni, cooperative, enti del terzo settore, partenariati, consorzi e organizzazioni senza scopo di lucro;
  2. I membri della comunità sono titolari di punti di connessioni di reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione.
  3. Ogni impianto coinvolto nella comunità deve essere entrato in funzione in seguito al giorno 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001. Gli impianti non devono superare i 200 kW di potenza, e devono essere connessi a reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione.
  4. I membri della comunità devono dare mandato a un solo referente, incaricato di richiedere l’accesso alla valorizzazione e ai benefici derivanti dall’utilizzo di energia elettrica condivisa.

Comunità Energetiche e gruppi di Autoconsumo: i benefici economici

Far parte di Comunità Energetiche e gruppi di Autoconsumo può portare a ottenere benefici di vario tipo. In particolare, i vantaggi economici sono i seguenti:

Comunità energetica e Autoconsumo collettivo: i benefici economici
Benefici per le Comunità energetiche* Benefici per l'Autoconsumo collettivo*
Produrre e utilizzare l’energia prodotta dai propri impianti può portare a una razionalizzazione dei consumi, con risparmi sulle varie componenti della bolletta Maggiore è l’energia autoconsumata, e più si riducono i costi delle componenti variabili della bolletta (oneri di rete, accise, IVA, quota energia)
Gli utenti possono beneficiare di detrazioni fiscali e incentivi sull’energia immessa nella rete elettrica Agevolazioni fiscali per la realizzazione di impianti fotovoltaici, traducibili in crediti di imposta o detrazioni IRPEF pari al 50% dei costi di realizzazione

*Per maggiori informazioni consulta la delibera ARERA 318/2020/R/EEL ed il sito ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici (gse.it).

Comunità energetiche: La gestione dei benefici dell’energia condivisa

Il profitto non è l’unico obiettivo!La delibera ARERA specifica che per ottenere benefici economici dalla partecipazione a comunità energetiche non devono essere implementate soluzioni tecniche o societarie mirate solo a ottenere profitti finanziari. L’obiettivo primario di autoconsumo e comunità energetiche rimane quello di fornire benefici ambientali, sociali o economici alle persone e alle aree interessate dall’iniziativa.

Uno dei punti di maggior criticità affrontati dalla delibera ARERA riguarda la gestione degli eventuali benefici economici che possono derivare dall’energia prodotta dalle comunità energetiche. In questo senso, l’Autorità è intervenuta con un nuovo modello regolatorio basato sull’azione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Il gestore, in sintesi, è tenuto a restituire importi unitari forfettari in relazione alla quantità di energia elettrica condivisa dalla comunità energetica o dal gruppo di autoconsumatori di fonti rinnovabili. L’obiettivo principale è pertanto quello di valorizzare l’energia condivisa, riconoscendo al tempo stesso un beneficio economico ricavato dalla riduzione dei costi imputabile all’autoconsumo.

Autoconsumo collettivo: i requisiti per i gruppi di consumatori

La delibera ARERA punta a valorizzare l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili
La delibera ARERA valorizza il ruolo di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo.

Per beneficiare della gestione economica favorevole delineata da ARERA in caso di autoconsumo collettivo, è necessario rispettare una serie di requisiti e condizioni. Di seguito i principali:

  1. L’attività commerciale o professionale principale degli autoconsumatori non deve coincidere con la produzione e lo scambio di energia;
  2. Gli autoconsumatori devono essere titolari di utenze ubicate nello stesso edificio o condominio;
  3. Nel calcolo dell’energia elettrica condivisa utilizzata possono rientrare anche i prelievi di utenti non inclusi nel gruppo di autoconsumo, a patto però che siano titolari di punti di connessione situati nello stesso condominio o edificio;
  4. Tutti gli impianti della configurazione devono essere entrati in esercizio a seguito di nuova realizzazione effettuata a partire dal giorno 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva 2018/2001. Gli impianti, inoltre, devono avere una potenza non superiore a 200 kW ed essere posizionati nell’area dell’edificio o condominio interessata dalla configurazione;
  5. Il referente principale della configurazione deve essere lo stesso per tutti i membri. Il referente può anche essere un soggetto esterno alla stessa configurazione.

Richiesta dei benefici economici: la Procedura da seguire

Per accedere ai benefici economici che derivano dalla valorizzazione e dall'incentivazione dell’energia elettrica condivisa è necessario seguire alcune procedure precise. I soggetti chiamati in causa, in questo caso, sono due: il GSE e il referente della comunità. La delibera ARERA, a questo proposito, si esprime in questi termini:

[...] il GSE ha evidenziato, tra l’altro, che sarebbe opportuna la stipula di un contratto tra il medesimo e il soggetto referente (che, secondo il GSE, nel caso delle comunità di energia rinnovabile dovrebbe essere il legale rappresentante anziché il produttore), nonché che sarebbe opportuno prevedere, in particolare nella fase iniziale/transitoria, flussi informativi ad hoc tra il GSE e le imprese distributrici per effettuare le verifiche dei punti di connessione (e dei relativi codici POD) rispetto alle singole cabine secondarie.

Delibera ARERA 4 agosto 2020 (318/2020/R/EEL) - Considerazioni introduttive

Tra i due soggetti in causa va siglato un contratto con durata pari al periodo di incentivazione definito dal MSE (Ministero dello Sviluppo Economico). Il contratto viene tacitamente rinnovato su base annuale. Il GSE predispone e trasmette al referente gli schemi di istanza e contratto, oltre che un eventuale documento che include i criteri di calcolo del consumo di energia.

Come si costituisce una comunità energetica? Come avviare l'autoconsumo collettivo? La normativa

Sebbene il processo di creazione di una comunità energetica stia iniziando a suscitare l'interesse di molte comunità locali (es: comunità di Pinerolo in Piemonte, Regione Puglia, ecc.), l'iter costitutivo sembra essere ancora troppo elaborato. In particolare, non esiste una vera e propria direttiva univoca di riferimento, bensì un insieme di disposizioni (le principali sono quelle trattate in questa guida) che vanno considerate congiuntamente. Inoltre, l'effettiva realizzazione della comunità dovrà comunque rispettare le norme locali, diverse da Regione a Regione (talvolta anche all'interno delle stesse) e - normalmente - la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni locali interessati.

In questa news trovi i dettagli della prima comunità energetica in Italia realizzata da Sorgenia.

Per quanto riguarda l'autoconsumo collettivo invece, la disciplina di riferimento è quella sancita dalla direttiva europea 2001/2018/UE, che va analizzata alla luce delle disposizioni in materia fiscale reperibili sul sito del GSE (dove trovi anche il Portale Autoconsumo).

Comunità energetiche e autoconsumo collettivo: incentivi e prospettive

Scopri di più sulle comunità energeticheLeggi la news completa sulle comunità energetiche, che approfondisce le caratteristiche e le potenzialità di questo modello di sfruttamento delle energie rinnovabili.

La delibera ARERA guarda anche alle prospettive future della disciplina su autoconsumo collettivo e comunità energetiche. In particolare, viene dato mandato alla società Ricerca sul Sistema Energetico spa (RSE) di svolgere uno studio sulle modalità più efficienti per massimizzare l’impatto dell’energia condivisa a livello tecnico ed economico. Verrà così stabilito l’effetto dell’autoconsumo sul sistema elettrico, con particolare attenzione alle dinamiche relative a costi di trasporto e dispacciamento.

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