Comunità Energetiche Rinnovabili: entro giugno 2021 arriverà il recepimento?

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Comunità energetiche rinnovabili.
Il governo italiano ha tempo fino a giugno per recepire le direttive europee sulle comunità energetiche rinnovabili.

L’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, a marzo 2020, ha dato ufficialmente il via all’era delle comunità energetiche rinnovabili. Entro giugno 2021, però, l’Italia è chiamata a recepire la direttiva europea in materia, mettendo fine all’attuale fase sperimentale. Nell’attesa, evidenziamo i temi di maggiori interesse delle CER.

L’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile diventa un argomento sempre più centrale nell’agenda politica. Per questo motivo, negli ultimi mesi il tema delle comunità energetiche rinnovabili è salito agli onori delle cronache.

A partire da marzo 2020, il decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha introdotto queste nuove forme di associazionismo, che consentono ad attività commerciali, organizzazioni senza scopo di lucro o cittadini di unirsi per produrre e condividere energia. Dopo alcuni mesi di fase sperimentale, però, ora è arrivato il momento di recepire completamente le norme europee in materia. Il termine ultime è fine giugno 2021.

Nell’attesa di capire se e come verranno recepiti i dettami di Bruxelles, andiamo a sottolineare alcuni degli aspetti più importanti delle comunità energetiche rinnovabili.

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Comunità energetiche rinnovabili: una definizione in breve

In estrema sintesi, una comunità energetica è un gruppo di privati, enti territoriali, autorità locali o PMI che si costituiscono in forma giuridica, al fine di produrre e condividere energia in maniera collettiva. Si tratta quindi di un nuovo modo di sfruttare gli impianti ecosostenibili. Nelle norme, non si fa riferimento a una fonte di energia da preferire rispetto alle altre. Certo è che il fotovoltaico è l'alternativa che meglio si presta agli scopi prefissati.

In ogni caso, per avere una comunità energetica (abbreviata spesso in CER), queste sono le condizioni necessarie:

  • Caratteristiche comunità energetiche
  • I membri devono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica, e sono collegati alla stessa rete di bassa tensione;
  • I partecipanti si costituiscono in cooperativa, consorzio o associazione;
  • Gli utenti coinvolti devono adottare uno statuto, indicare un referente (che può appartenere o meno alla comunità) e specificare le modalità di condivisione dei benefici derivanti dalla produzione di energia.

Le comunità energetiche non vanno confuse con i gruppi di autoconsumo. La differenza è minima, ma consistente:

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo: differenze
Comunità energetiche rinnovabili Gruppi di autoconsumo
Gruppo di utenti che fanno capo alla stessa rete in bassa tensione. Utenze collegate alla stessa cabina di bassa-media tensione. Gruppo di utenti di energia rinnovabile che agiscono in maniera collettiva e si trovano nello stesso edificio o condominio.

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Le normative delle comunità energetiche

La disciplina che regola le comunità energetiche è sia di provenienza italiana che europea. Sul fronte nazionale, la fonte più importante è il già citato Decreto Milleproroghe, ovvero il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in seguito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. A questa si va ad aggiungere la delibera ARERA 318/2020/R/EEL, che approfondisce gli aspetti economici che regolano il rapporto tra i soggetti interessati dalla CER.

Ma bisogna risalire alla produzione legislativa comunitaria per avere un quadro veramente completo del fenomeno. Perché il Decreto Milleproroghe, altro non faceva se non continuare sulla strada tracciata da due importanti Direttive europee. La prima è la Direttiva 2009/29/CE, grazie alla quale l’Unione Europea identificava i primi obiettivi (da raggiungere entro il 2020) in termini di riduzione di gas serra, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili.

In secondo luogo, bisogna affidarsi alla Direttiva 2018/2001, che andava a sostituire la precedente. Gli obiettivi, questa volta, venivano fissati al 2030, ma non basta. È a questa fonte che bisogna rifarsi per trovare la prima assegnazione di diritti a due formazioni specifiche di utenti. Ovvero gli “autoconsumatori di energia rinnovabile" e le “comunità di energia rinnovabile”:

Nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile.

Direttiva 2018/2001 Premessa 63

Ed è sempre in questa fonte che si trova il limite fissato a giugno 2021 per gli stati membri – come l’Italia – indicato a inizio articolo:

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 13, agli articoli da 15 a 31, all'articolo 37 e agli allegati II, III e da V a IX entro il 30 giugno 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Direttiva 2018/2001 Articolo 36 – Recepimento, comma 1

I requisiti delle comunità energetiche

Nello speciale “Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo: Requisiti e Procedure in Italia”, parlavamo diffusamente dei requisiti che le CER devono possedere per poter iniziare a produrre e condividere energia. Questi i punti più importanti:

  • Le CER sono soggetti giuridici. Pertanto, le comunità energetiche possono essere costituite da associazioni, cooperative, enti del terzo settore, partenariati, consorzi e organizzazioni senza scopo di lucro;
  • Ogni impianto coinvolto deve essere entrato in funzione dopo il 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del recepimento della Direttiva 2018/2001;
  • Gli impianti non devono superare i 200 kW di potenza, e devono essere connessi a reti elettriche di bassa tensione e collegati alla stessa cabina di trasformazione in media-bassa tensione.

Tra consumer e prosumer La disciplina delle CER identifica due tipologie di partecipanti. Da una parte i prosumer, ovvero gli utenti che producono energia con i loro impianti e la consumano. Dall’altra i consumer, che impiegano l’energia prodotta dagli altri partecipanti.

In questa sede, poi, appare importante sottolineare nuovamente il contributo del Decreto Milleproroghe, che stabilisce obiettivi, modalità di accesso e condizioni contrattuali delle comunità energetiche:

  • Obiettivi: portare benefici di natura sociale ed economica sia ai membri delle comunità, che alle aree coinvolte dalle stesse;

    L'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari.

    Decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (Decreto Milleproroghe)Allegato (parte 2)
  • Modalità di accesso: la partecipazione è libera e aperta a tutti, anche a chi non possiede un impianto. L’unica condizione è che tutti i punti di immissione, ovvero tutte le utenze, si riferiscano alla stessa cabina di trasformazione in media-bassa tensione;
  • Condizioni contrattuali: la condivisione di energia è regolata da contratti di diritto privato. I consumatori possono lasciare in ogni momento la CER, onorando però i contratti stipulati in precedenza con i prosumer.

A chi si rivolgono le CER: i condomini

Le comunità energetiche rinnovabili costituiscono una grande opportunità per varie categorie di utenti. A beneficiarne possono essere cittadini, amministrazioni, piccole e medie imprese. Anche i condomini sono parte integrante di queste nuove forme di sfruttamento delle energie rinnovabili.

Installando un impianto fotovoltaico, infatti, un condominio diventa automaticamente prosumer, e può ottenere diversi benefici economici. Tra questi:

  • Risparmi in bolletta, dovuti al mancato acquisto di energia (che invece viene autoprodotta);
  • Valorizzazione dell’energia immessa in rete (in quanto prosumer, il condominio è in grado di cedere energia alla rete nazionale);
  • Incentivi per l’energia autoconsumata (legati proprio all’incentivazione di queste nuove forme di utilizzo delle fonti rinnovabili).

Per i condomini, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che in alcuni casi l’IVA da pagare sulla bolletta della luce è del 10%, invece che del 22%. Per scoprire tutti i dettagli, leggi la nostra news: “Condomini: l'IVA in Bolletta deve essere al 10%! E non al 22%...Ecco come fare”.

I benefici delle comunità energetiche

La guida di ENEA alle comunità energetiche Consulta la guida ENEA alle comunità energetiche in Italia. ENEA è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Nella sua guida trovi tante informazioni sulle CER, sui benefici che queste possono apportare e sui riferimenti legislativi in materia.

Le comunità energetiche rientrano in un quadro di grandi cambiamenti legati al modo in cui si produce e consuma elettricità. La parola chiave, in questo contesto di transizione energetica, è efficienza. Perché non basta che le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo producano energia sostenibile. È necessario anche che:

  • L’energia prodotta costituisca un traino per lo sviluppo economico di tutta la società;
  • L’elettricità venga utilizzata quando serve effettivamente (obiettivo raggiungibile, ad esempio, grazie ai sistemi di accumulo e reti intelligenti smart grid);
  • Le infrastrutture regionali e nazionali siano adeguate, e pronte ad accogliere l’energia immessa dai prosumer.

Raggiungere questi obiettivi è lo scopo ultimo della creazione delle CER, che da parte loro possono portare a benefici specifici per tutti i membri che ne fanno parte. I vantaggi sono diversi:

  • Risparmio economico;
  • Benefici ambientali;
  • Contrasto alla povertà energetica;
  • Risparmio energetico;
  • La creazione di una economia circolare e collaborativa (c.d. “sharing economy").

La strada tracciata, pertanto, sembra chiara. Rimane da capire se e come il Governo italiano intenderà recepire pienamente le linee guida provenienti dall'Europa.

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