La normativa sulla manutenzione caldaia in breve
  • i due riferimenti normativi principali sono il DPR 74/2013 e il DM 10 febbraio 2014;
  • la disciplina riguarda caldaie e climatizzatori, sia invernali sia estivi;
  • la responsabilità della manutenzione spetta al responsabile dell'impianto (proprietario, inquilino o amministratore);
  • il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici;
  • la mancata manutenzione comporta sanzioni da 500 a 3.000 euro.

Qual è la normativa sulla manutenzione degli impianti termici

Da anni in Italia è stata messa a punto una normativa sugli impianti termici al fine di regolare l'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici sia delle caldaie sia dei condizionatori. La legge in questione è in continua evoluzione per adeguarsi alle direttive dell'Unione Europea, ma al momento gli aggiornamenti più importanti sono:

  1. il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria;
  2. il DM 10 febbraio 2014, che introduce e definisce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione degli ambienti e il rapporto di controllo di efficienza energetica.

Nello specifico quest'ultimo regolamento, relativo alla manutenzione di tutti gli impianti di climatizzazione sia invernali che estivi, ha riportato in allegato i modelli del libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il decreto in questione ha reso disponibili gli strumenti per consentire ai cittadini di attuare quanto prescrive il DPR 74/2013, che disciplina il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari. Quindi riguarda le caldaie così come i condizionatori.

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Cosa si intende per impianto termico nella normativa?

Nella normativa su caldaia e condizionatori, precisamente all'interno del d.lgs. 192/2005, viene data una definizione di impianto termico, modificata e aggiornata in seguito dalla legge n. 90/2013.

La definizione secondo la normativa sugli impianti termici
"Un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento."

Da questa definizione è chiaro che stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante non sono da considerare impianti termici, a meno che non siano fissi e la somma delle loro potenze sia maggiore o uguale a 5 kW.

Non si intendono come impianti termici neppure i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, come per esempio il boiler elettrico (comunemente conosciuto come scaldabagno) installati:

  • negli edifici residenziali ed assimilati;
  • nelle singole unità immobiliari utilizzate per attività professionali (es. studio medico o legale), commerciali (es. agenzia di assicurazioni) o associative (es. sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello di una tipica abitazione.

A titolo di esempio, ecco alcuni sistemi di riscaldamento e climatizzazione inclusi nella normativa:

  1. impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, gasolio o GPL;
  2. impianti di riscaldamento a biomassa o energia elettrica (caldaie, condizionatori, pompe di calore);
  3. stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso, solo quando la somma delle potenze al focolare è maggiore o uguale a 5 kW;
  4. impianti di climatizzazione estiva;
  5. impianti per la produzione di acqua calda sanitaria non destinati a servire singole abitazioni familiari (come palestre, centri sportivi o impianti centralizzati condominiali);
  6. impianti alimentati da teleriscaldamento o apparecchi co-generativi.
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Chi deve fare la manutenzione della caldaia per legge?

La normativa sulla manutenzione degli impianti termici prevede che ad occuparsene sia il responsabile dell'impianto, ovvero il proprietario stesso. Esistono però dei casi particolari:

  • per le abitazioni date in locazione, il responsabile è l'inquilino;
  • per gli impianti centralizzati, il responsabile è l'amministratore del condominio;
  • per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l'amministratore delegato.

Il responsabile dell'impianto può nominare un delegato che risponde ai requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 22/01/2008, n. 37. Il più delle volte il delegato è un tecnico o un'impresa specializzata nell'installazione e manutenzione degli impianti termici.

Cosa succede se non faccio la manutenzione della caldaia?
Come accade in caso di inadempimento alla legge, il pericolo di non eseguire la manutenzione della caldaia è di incorrere in sanzioni per il mancato controllo che possono andare da 500 € a 3.000 €. Inoltre, non fare la revisione della caldaia potrebbe compromettere l'efficienza dell'impianto e la sua sicurezza.

Cos'è il libretto di impianto della caldaia?

Il libretto impianto PDF è paragonabile ad una vera e propria carta d'identità dell'impianto. In esso compaiono le caratteristiche tecniche dell'impianto e anche le modifiche apportate allo stesso (sostituzioni di componenti ed interventi di controllo vari).

Nel Decreto Ministeriale del 10/02/2014 è reperibile il libretto impianto, che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari con potenza inferiore a 35 kW sia quello riguardante gli impianti più grandi con potenza superiore a 35 kW. In alcuni casi, come per le pompe di calore e le macchine frigorifere con più di 3 kg di gas fluorurati, il libretto non sostituisce quello precedente, ma semplicemente lo affianca.

Come dicevamo in precedenza, il libretto in questione è dedicato sia agli impianti di riscaldamento tradizionali sia a quelli di climatizzazione invernale ed estiva, oltre agli impianti con sistemi di cogenerazione o allacciati al teleriscaldamento. Pertanto il manutentore che si occupa del controllo dell'impianto dovrà compilare solo i moduli che interessano l'impianto preso in esame.

Esiste un catasto degli impianti termici
La normativa obbliga le regioni italiane a dotarsi di un catasto degli impianti termici online per la gestione telematica del libretto. Se la tua regione si è adeguata alla legge, il manutentore è tenuto a trasmettere i dati dell'impianto al catasto regionale. In questo modo ogni regione ha una mappatura aggiornata e puntuale degli impianti presenti sul territorio.

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Differenza tra controllo fumi e manutenzione

Fare periodicamente la revisione alla caldaia o all'impianto in generale è utile per diversi motivi. Il primo è garantire una maggiore sicurezza del sistema di riscaldamento e raffreddamento.

Inoltre fare la manutenzione agli impianti termici, come ai condizionatori split o multisplit, è utile per un risparmio economico. Preoccuparsi dell'efficienza energetica e del corretto funzionamento di caldaie e condizionatori aiuta, insieme ad altri fattori, a mantenere basse le bollette di luce e gas.

In questo contesto è fondamentale conoscere la differenza tra il controllo fumi e la manutenzione:

  • la manutenzione ordinaria della caldaia viene effettuata per verificare la sicurezza dell'impianto;
  • la verifica dei fumi è un controllo dell'efficienza energetica, che misura le emissioni inquinanti.
Manutenzione ordinaria e controllo dei fumi a confronto
Operazione Obiettivo Documento rilasciato
Manutenzione ordinaria Verifica della sicurezza dell'impianto Rapporto di controllo tecnico sul libretto di impianto
Controllo dei fumi (bollino blu) Verifica del rendimento e delle emissioni inquinanti Rapporto di efficienza energetica e bollino blu

Ogni quanto tempo è obbligatoria la manutenzione?

La normativa sulla manutenzione degli impianti termici prevede l'obbligo di revisione della caldaia. In particolare le tempistiche sono:

  1. ogni anno per le caldaie non alimentate a gas;
  2. ogni 2 anni per le caldaie a gas metano o GPL installate da più di 8 anni;
  3. ogni 4 anni per le caldaie installate da meno di 8 anni, con camera stagna di tipo C;
  4. ogni 2 anni per le caldaie con camera stagna di tipo B o munite di generatore di calore ad acqua calda, con focolare aperto e installate all'interno di locali abitati.

Inoltre, secondo la normativa sulle caldaie (precisamente l'art. 7 del D.lgs 192/2005), il manutentore deve redigere un rapporto tecnico dopo aver effettuato il controllo e l'eventuale manutenzione in conformità:

  • all'allegato F per impianto termico con potenza nominale al focolare ≥ 35 kW;
  • all'allegato G per impianto termico con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW.

Negli allegati vanno riportate, nelle sezioni raccomandazioni e prescrizioni, le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, oltre alla frequenza con cui effettuarle (Comma 4 lettera a) dell'art. 7 del DPR n. 74/2013). Ciascun allegato deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

Cos'è il bollino blu?
Il bollino blu è una certificazione obbligatoria, rilasciata in seguito al controllo fumi della caldaia. Questo certificato attesta il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dell'impianto.

Per richieste editoriali o segnalazioni puoi scrivere a contenuti@selectra.net.