La bolletta della luce dei condomini diventa più leggera. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha stabilito che sulle forniture di energia destinate alle parti comuni degli edifici l'IVA debba essere del 10%, anche in caso di immobili che includano esercizi commerciali indipendenti. Scopriamo tutti i dettagli di questa iniziativa e come è possibile richiedere l'aliquota agevolata.

Aggiornamenti e notizie sul canale Telegram di Selectra

Il canale Telegram di Selectra viene aggiornato con le ultime notizie relative al mercato luce e gas. Puoi scoprire tanti modi per risparmiare in bolletta e tutte le novità in fatto di normative e agevolazioni fiscali. Unisciti al canale scaricando l'app di Telegram dagli store iOS e Android.

Bolletta della luce condomini: l'IVA passa al 10%

La riduzione dell'IVA nella bolletta della luce condominiale è scaturita dalla risposta all'interpello n. 142/2021 dell'Agenzia delle Entrate, in merito proprio all'aliquota applicabile nelle parti comuni dei condomini.

Che si intende per «parti comuni» dei condomini

Per parti comuni si intendono tutte le strutture necessarie all'utilizzo dell'edificio: il suolo, le fondamenta, tetti e scale, ma anche portoni d'ingresso, cortili, facciate e parcheggi. Rientrano in questa categoria pure ascensori, lavanderie, portinerie, cisterne e impianti idraulici, sistemi di riscaldamento e condizionamento centralizzato, oltre alle antenne televisive.

Nel documento, viene fatta menzione di un quesito con protagonista un condominio. Questo edificio, oltre a unità immobiliari e parti comuni, include negozi ubicati all'interno delle mura, ma completamente indipendenti per quanto riguarda servizi, utenze e accessi. In considerazione di questo, l'amministratore richiede all'Agenzia delle Entrate quale sia il regime fiscale adeguato. La soluzione interpretativa dell'amministratore è la seguente.

L'istante ritiene che è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento nella ipotesi di somministrazione di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini "esclusivamente residenziali", ossia composti da abitazioni che utilizzano l'energia esclusivamente per "uso domestico".

Agenzia delle Entrate — Risposta n. 142, soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

A questa possibile soluzione, l'Agenzia delle Entrate risponde favorevolmente.

Sulla base della prassi richiamata, pertanto, prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell'aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.

Agenzia delle Entrate — Risposta n. 142, parere dell'Agenzia delle Entrate.

Alla risposta positiva, però, va accompagnata la precisazione legata all'espressione "uso domestico". Sembra essere questa, infatti, la discriminante fondamentale per capire se è possibile usufruire dell'aliquota ordinaria o meno. Nello specifico.

L'espressione "uso domestico" è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori.

Agenzia delle Entrate — Risposta n. 142, parere dell'Agenzia delle Entrate.

Chi è escluso dal regime agevolato dell'IVA al 10%

Per capire se il proprio condominio può godere dell'IVA agevolata al 10%, bisogna stabilire se ricorrono determinate condizioni:

  • se le attività commerciali sono incluse nell'edificio ma completamente indipendenti per quanto riguarda le utenze, è possibile stabilire il consumo di energia impiegato per usi domestici (le parti comuni del condominio) e si può applicare il regime agevolato;
  • se gli esercizi fanno parte del condominio e si riferiscono a contatori interni allo stesso, rendendo complessa la determinazione della quota energia destinata a usi residenziali rispetto a quella per usi commerciali, rimane l'aliquota ordinaria al 22%.
Il testo della risposta n. 142 dell'Agenzia delle Entrate

Per approfondire tutti i dettagli della questione, è possibile consultare il testo integrale della risposta n. 142/2021 sul portale dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata agli interpelli.

In che modo si richiede l'IVA ridotta per i condomini

Una volta accertato che il proprio condominio potrebbe godere dell'IVA agevolata al 10%, come richiederla? Anche in questo caso, bisogna rifarsi a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Nel già citato quesito n. 142, l'amministratore di condominio dichiara di voler «ufficializzare» l'uso esclusivamente residenziale della fornitura di energia tramite autocertificazione. Si tratterebbe quindi di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'amministratore in cui si dichiara che l'energia viene utilizzata solo per usi domestici.

Questa procedura trova il favore dell'Agenzia, che però specifica.

Per quanto concerne la procedura operativa utilizzata dall'istante per richiedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata alla società fornitrice di energia, che consta di una dichiarazione sostitutiva, si rappresenta che pur in presenza della predetta dichiarazione rilasciata dall'amministratore di condominio, in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'energia elettrica somministrata al condominio è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come "domestici", rimane ferma la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta ove in sede di controllo si ravvisi la mancanza delle condizioni di legge, così come interpretate, per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

Agenzia delle Entrate — Risposta n. 142, parere dell'Agenzia delle Entrate.

In sintesi, se in caso di controlli dovesse venire alla luce che l'aliquota da applicare era al 22% invece che al 10%, si dovrà procedere al recupero dei mancati versamenti.

Come controllare se il proprio condominio ha diritto all'IVA al 10%

Alla luce di quanto detto, per capire se il proprio condominio ha diritto all'IVA agevolata al 10% è necessario stabilire con precisione l'uso che viene fatto dell'energia elettrica.

Se all'interno dell'edificio sono presenti esercizi commerciali, va stabilito se questi sono indipendenti dal punto di vista delle utenze, ossia se è possibile determinare con certezza quanta energia consumano tramite contatori separati. Se la risposta è positiva, si può procedere con la domanda di agevolazione. Altrimenti, l'IVA rimarrà al 22%.

Bolletta della luce condomini dopo la fine del mercato tutelato

A partire da aprile 2023, i condomini hanno dovuto abbandonare il mercato tutelato luce. Una parte ha deciso di passare al mercato libero ancor prima della scadenza, mentre altri sono stati assegnati automaticamente al Servizio a Tutele Graduali, lo strumento introdotto da ARERA per consentire un passaggio dalla maggior tutela al mercato libero più graduale. È quindi importante per ogni amministratore verificare in bolletta il fornitore attualmente assegnato e l'aliquota IVA applicata, così da poter eventualmente richiedere la rettifica al 10%.