Elenco Venditori Elettricità (EVe): come ci aiuterà e i requisiti di accesso

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Che cos'è l'EVe? Quali sono le condizioni di accesso?

L'Autorità Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA), già nel 2018 aveva previsto la creazione dell'Elenco Venditori Elettricità (EVe) a cui dovranno essere iscritti tutti i fornitori (Enel, Eni, Sorgenia...) operanti nel retail elettrico. Ma di preciso che cos'è e perché non è stato ancora creato?

Aggiornamento 2023! L'Elenco Venditori Energia Elettrica è nato! Leggi il nostro approfondimento per saperne di più: "Elenco fornitori luce e gas 2023: tra i nuovi anche Fastweb". Scopri le offerte del nuovo operatore del mercato libero

Quali sono le finalità dell'EVe e perché ne abbiamo bisogno?

Dopo la liberalizzazione del mercato elettrico nel 2007, il numero di fornitori di energia elettrica è cresciuto a dismisura, passando da pochi operatori ai circa 750 attuali. Un numero incredibile se confrontato con i 60 operatori attivi in Gran Bretagna o con i 200 in Francia. Una tale proliferazione ha finito per creare problemi all’intero sistema dell’energia italiano, con il fallimento di alcune decine di operatori poco trasparenti che adottavano pratiche scorrette. Queste società hanno lasciato un "buco" e creato un danno ai distributori di energia elettrica, dato che gli oneri si sono riflessi sull’intera filiera della produzione e della distribuzione dell’energia elettrica.

In realtà, ARERA aveva previsto degli strumenti per prevenire queste distorsioni: già nel 2018 aveva creato i criteri per l’istituzione di un Elenco Venditori di Elettricità (EVe), una sorta di albo dei venditori che, per l’appunto, aveva lo scopo di definire i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità che ogni impresa deve possedere e mantenere nel tempo se vuole esercitare l’attività di vendita dell’energia. Purtroppo questo Elenco non è mai stato creato e ha agevolato la crescita di un mercato in maniera esponenziale, facilitato anche dal fatto che non esiste alcun processo di autorizzazione per l’esercizio del servizio di vendita di energia elettrica e la mancanza di specifici requisiti per operare

Oggi il problema è molto attuale perché con il primo di gennaio 2021, circa 125mila piccole imprese si troveranno fuori dai servizi di maggior tutela e dovranno stipulare nuovi contratti di fornitura nel mercato libero. E la situazione sarà ancora più complicata quando a gennaio del 2022 entreranno sul mercato libero dell’energia oltre 16 milioni di clienti, vale a dire i nuclei familiari.

La soluzione sembra relativamente semplice e a portata di mano e consiste nella messa in funzione dell'EVe

L'istituzione dell'EVe era già prevista e i criteri tecnici e deontologici di ammissione (e di esclusione) sono da tempo in avanzata fase di elaborazione con un documento già pronto e che attende soltanto di essere trasformato in legge. Si tratterebbe in pratica di estendere a tutte le società che operano nel settore della vendita dell’energia precisi requisiti di onorabilità, tecnici e finanziari. Andiamo a vedere in cosa consistono precisamente e come potrebbero cambiare il mercato dei fornitori di energia elettrica.

Requisiti di Accesso

La procedura di ammissione e la permanenza all’Elenco venditori verrà gestita dal Ministero dello sviluppo economico e sarà subordinata alla dimostrazione di possesso dei requisiti che garantiscono l'affidabilità della società di vendita. L'Autorità, in primo luogo, ha deciso di fare una distinzione dei requisiti in due categorie separate:

  • Imprescindibili (esprimono caratteristiche inderogabili al fine di garantire l’affidabilità);
  • Alert (verifica del raggiungimento di performances relative all’effettuazione di specifiche attività).

Tali requisiti si intendono applicabili sia alle imprese già operanti nel mercato della vendita che alle imprese che richiedono l’ammissione all’Elenco successivamente alla sua data di istituzione. Vediamo ora quali sono le caratteristiche specifiche dei requisiti.

Requisiti
 ImprescindibiliAlert
Requisiti di onorabilitàOnorabilità senso strictu
Adeguatezza forma societaria
Solvibilità aziendale
 
Requisiti tecniciDefinizione dell'attività di impresaCondotta e qualità commerciale
Fatturazione
Morosità
Requisiti finanziariValori minimi del capitale socialePuntualità dei pagamenti

Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità, tipicamente, si riferiscono alla condizione delle persone fisiche che assumono un ruolo giuridicamente e operativamente rilevante nelle società di vendita che vogliono fare parte dell'Elenco. ARERA ritiene che ai fini dell’identificazione dei requisiti di onorabilità questi soggetti debbano:

  • Dimostrare il possesso di requisiti di onorabilità stricto sensu;
  • Avere adeguate forme societarie;
  • Dimostrare adeguata solvibilità aziendale.

In parole semplici, questi requisiti si riferiscono alle figure chiave dell'impresa e che questi non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, non siano stati condannati con sentenza irrevocabile. Inoltre l'impresa deve avere adeguate forme societarie e non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta.

Requisiti tecnici

ARERA ritiene che i requisiti tecnici debbano essere finalizzati a valutare la capacità delle imprese di svolgere la propria attività commerciale, ovvero la capacità delle imprese di gestire in modo corretto e adeguato l’insieme dei processi di gestione della relazione con i propri clienti, ivi compresi i reclami e le contestazioni. Dunque. l'Autorità richiede sostanzialmente la messa in opera di una adeguata struttura gestionale e organizzativa per garantire l'operatività.

Requisiti di natura finanziaria

I requisiti di natura finanziaria sono principalmente finalizzati a valutare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi e, conseguentemente, di garantire l’esecuzione fisica dei contratti e quindi la fornitura di energia ai clienti finali. Tale aspetto risulta essere molto importante per garantire la stabilità del sistema elettrico, minimizzando il rischio di default di imprese e la socializzazione dei costi.

Gli indicatori che indicano una corretta e funzionante natura finanziaria sono correlati alle voci di bilancio delle imprese, che evidenzino adeguati livelli di capacità finanziaria.

Gli indicatori sono legati al capitale sociale e il rispetto della puntualità dei pagamenti verso i distributori e Terna (gestore della rete) che permettano di verificare l’effettiva solvibilità delle imprese.

Qual è la modalità di iscrizione all'EVe?

L’Elenco Venditori Elettricità verrà istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero. Le imprese già operanti alla data del decreto sono inserite d’ufficio nella prima versione dell’Elenco. In generale, ARERA vuole evitare che l’istituzione dell’Elenco costituisca un motivo di interruzione improvvisa dell’operatività dei soggetti se questi eventualmente non dovessero inizialmente rispettare i requisiti, anche quelli imprescindibili. Per questo motivo, l’orientamento dell’Autorità è quello di prevedere un periodo di tempo iniziale durante il quale tutte le imprese possono continuare a svolgere le attività di vendita di energia elettrica con un’autorizzazione provvisoria e transitoria.

Entro sei mesi dall'inizio dell’autorizzazione provvisoria, ciascuna impresa è tenuta a presentare istanza di permanenza nell’Elenco attestando il soddisfacimento dei requisiti imprescindibili.

Come si aggiorna l'Elenco?

In base alla legge della concorrenza, l'Elenco verrà aggiornato periodicamente: ciò vuol dire che oltre alla possibilità di includere ulteriori imprese, c'è anche l’eventuale esclusione di alcuni operatori al venire meno dei requisiti previsti. Nel caso non venisse rispettato uno o più requisiti, la società non verrebbe esclusa immediatamente dall’Elenco: essa può continuare l’operatività per un periodo di tempo determinato - che può differire da requisito a requisito - nel corso del quale è tenuta ad adoperarsi per tornare a soddisfare il requisito, in caso contrario verrà ufficialmente esclusa dall’Elenco.

Ai fini della permanenza, la procedura comporta quindi un’attività continuativa di monitoraggio e l’attribuzione per ciascuna impresa dell’Elenco a una “classe di affidabilità”. Questa classe sancisce se l'impresa deve essere posta sotto analisi nell'eventualità uno o più requisiti non siano rispettati. In base al numero di requisiti rispettati ci sono diversi classi di affidabilità:

  • Permanenza nell’Elenco
  • Classe di corretta e piena attività (tutti i requisiti sono soddisfatti)
  • Classe di attenzione (almeno un requisito non è soddisfatto)
  • Classe di osservazione (qualora l'impresa non sia in grado di recuperare il requisito non soddisfatto)
  • Classe di inaffidabilità (dopo il periodo di analisi, non recupera il requisito non soddisfatto e conseguentemente viene esclusa)

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