Annullamento del contratto non richiesto
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La liberalizzazione del mercato dell'energia ha innescato meccanismi virtuosi di concorrenza. Purtroppo alcuni fornitori, o nella maggior parte dei casi le agenzie di vendita che operano per loro conto, hanno approfittato della situazione per acquisire clienti tramite comportamenti non del tutto trasparenti e legali.
Le vittime sono sempre i consumatori, ingannati da informazioni omesse o errate e da stratagemmi di ogni genere, con richieste di firme su moduli "informativi" che poi diventano veri e propri contratti.
Ci sono stati anche casi di firme false, contratti intestati a persone decedute e il diritto di ripensamento che a volte non viene rispettato. Come difenderci e cosa fare in questi casi?
Che cos'è un contratto non richiesto?
Per contratto non richiesto della fornitura di energia elettrica e/o gas si intende un contratto che il cliente ritiene di non aver mai stipulato, oppure un contratto chiuso a seguito di una pratica commerciale ingannevole e quindi scorretta dell'agente commerciale, come ad esempio nel caso di:
- informazioni non corrette (su caratteristiche, prezzo dell'offerta...);
- informazioni omesse;
- confusione con marchi di un concorrente;
- pubblicità comparativa illecita.
Le pratiche ingannevoli che confondono il cliente e lo inducono ad accettare un contratto che altrimenti non avrebbe firmato, sono naturalmente vietate!
E' il Codice del consumo, a tutela dei diritti dei consumatori, che definisce queste pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
Obblighi del fornitore per contratti a distanza
Già nel 2012 l'Autorità ha emesso un provvedimento per risolvere il problema (la deliberazione n. 153/2012/R/COM), nel quale è indicato che per contratti di energia stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in aggiunta al contratto firmato, il fornitore deve sempre:
- inviare al cliente una lettera di conferma;
- in alternativa, contattare via telefono il cliente (chiamata di conferma) per registrare la sua volontà.
A partire dal 2025, sempre per questo tipo di contratti, il venditore dovrà aspettare la conferma dell'accordo in forma scritta da parte del cliente. In caso dovesse mancare, il contratto può considerarsi non valido e l'utente non è tenuto a pagare nel caso le fatture. Questa è solo una delle novità in tema contratti luce e gas del 2025. Per scoprire le altre, leggi il nostro articolo sulle nuove norme per i contratti a distanza.
Procedura di ripristino del vecchio contratto
La procedura di ripristino è stata stabilita dall'Autorità e consente al cliente, nel caso sia già avvenuto il passaggio non richiesto, di tornare al vecchio fornitore di energia con il quale aveva precedentemente il contratto.
Attenzione!La procedura di ripristino può essere applicata solamente se il fornitore (del nuovo contratto non richiesto) ha aderito volontariamente alla procedura stessa e quindi è iscritto in un apposito elenco.
Se il fornitore non richiesto accoglie il reclamo del cliente lo stesso fornitore deve inviare al distributore e al precedente fornitore tutti i dati e le informazioni necessarie affinchè il cliente possa tornare alle condizioni di fornitura che aveva prima senza costi.
A chi richiedere l'annullamento del contratto non richiesto?
Se l'agente commerciale ti ha dato spiegazioni non corrette, oppure ha omesso alcune informazioni utili, hai il diritto di reclamare. In questo caso devi inviare un "reclamo per contratto non richiesto" al nuovo fornitore.
Come chiedere l'annullamento del contratto non richiesto?
Il reclamo scritto deve essere inviato il più presto possibile, e comunque:
- in caso di lettera di conferma, entro 40 giorni a partire dalla data di consegna;
- in caso di chiamata di conferma, entro 30 giorni dalla stessa;
- se il fornitore non ha inviato la lettera nè effettuato la chiamata, entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima bolletta.
Devi sapere che.. ..se hai inviato un reclamo, il fornitore non può richiedere la sospensione della fornitura in caso di morosità, fino alla chiusura della controversia.
Il reclamo scritto deve contenere copia della documentazione con la data in cui il cliente ha preso conoscenza del contratto non richiesto.
Dopo aver richiesto l'annullamento del contratto non richiesto, ti ricordiamo che dal 27 luglio potrai bloccare le telefonate di telemarketing anche sul tuo cellulare, in questo modo abbasserai la probabilità di ricevere truffe telefoniche, ti basterà iscriverti al Nuovo Registro delle Opposizioni.
Cosa succede dopo aver inviato la richiesta?
Il fornitore può accettare il reclamo e avviare la procedura di ripristino. In caso contrario il fornitore rigetta il reclamo, avvisando contestualmente sia il cliente che lo Sportello per il consumatore, il quale verifica la correttezza del comportamento del fornitore e valuta se il ripristino del precedente contratto deve essere effettuato (il reclamo non può essere rigettato) o meno.
Quasi tutti i fornitori hanno aderito alla procedura di ripristino in caso di contratti non richiesti, ecco l'elenco completo delle società di vendita.
Il fornitore deve rispondere al reclamo entro 40 giorni solari, motivando con tutta la documentazione necessaria l'eventuale rigetto.
Devo pagare le bollette emesse dal fornitore non richiesto?
Il fornitore non richiesto deve stornare le bollette emesse e emetterne di nuove, calcolando i prezzi con le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per il servizio tutelato, ma in maniera ridotta. In particolare deve ridurre a zero gli importi delle seguenti componenti:
- Quota fissa di Commercializzazione e vendita (PCV) - bolletta elettrica;
- Quota fissa e variabile di Commercializzazione vendita al dettaglio (QVD) - bolletta gas.
Contatti per inviare il reclamo
Fornitore | Contatti per il reclamo |
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Reclamo Enel |
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Reclamo Acea |
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Reclamo Eni |
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Reclamo Edison |
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Reclamo A2A |
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Reclamo Iren |
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Cos'è il ripristino veloce del contratto luce e gas?
Con la delibera 228/2017/R/com 1, in vigore dal 1° maggio, saranno meglio definite le regole dell’Autorità a tutela dei consumatori in caso di nuove attivazioni che non rispettano le regole stabilite dall’Autorità stessa. Quindi cosa cambia per il consumatore? Per i clienti domestici sarà possibile, in caso di fornitura non richiesta, chiedere il ripristino veloce, cioè una sorta di conciliazione preventiva, per tornare il prima possibile al vecchio fornitore. Ci saranno però anche novità per i fornitori: dovranno infatti informare in modo chiaro i clienti, in maniera da renderli consapevoli del carattere volontario del ripristino rispetto a quanto previsto dal Codice del consumo e al ricorso giudiziario.
Secondo quanto stabilito, il cliente domestico dovrà contestare la fornitura al nuovo fornitore inviando un reclamo scritto entro 40 giorni dall’emissione della prima bolletta. Se il reclamo viene accettato il gestore dovrà comunicare al cliente:
- La possibilità di aderire alla procedura di ripristino del contratto ancora in essere con il venditore precedente a quello contestato, con l’applicazione da parte del venditore contestato delle condizioni economiche del servizio tutelato;
- La possibilità, nel caso in cui non si voglia procedere alla procedura ripristinatoria, di attivare la conciliazione presso l’Autorità;
- Il diritto del cliente di accedere in ogni momento agli altri mezzi di ricorso amministrativi o giudiziari per l’esercizio delle ulteriori azioni previste dalla legge.
Se la società di vendita rifiuta il reclamo, questa dovrà comunicare al cliente che se aderisce alle misure per il ripristino della fornitura il reclamo potrà essere trasmesso allo Sportello del Consumatore per una verifica. Se non viene data nessuna risposta al reclamo, il cliente si puo’ rivolgere direttamente allo Sportello del Consumatore dell’Autorità, che fornirà le informazioni opportune per le eventuali azioni a tutela.