Contratti luce e gas a distanza, dal 2025 si cambia: ecco tutte le novità
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Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove norme per i contratti luce e gas. Gli accordi potranno ancora essere conclusi via telefono e porta a porta, ma le compagnie dovranno sottostare a regole rigide riguardanti la comunicazione delle condizioni economiche e il diritto al ripensamento.
I consumatori, dal prossimo gennaio, saranno maggiormente tutelati sia prima sia dopo aver firmato un nuovo contratto di luce e gas, grazie a una nuova delibera di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Il documento implementa le modifiche al Codice del Consumo previste dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022. Riepiloghiamo i cambiamenti più importanti, prima di analizzarli nel dettaglio.
Contratti luce e gas: cosa cambia dal 2025 - le cose da sapere
I punti salienti per arrivare preparati alle modifiche del prossimo anno.
1️⃣ Contratti telefonici
- Le tariffe di metano e corrente elettrica non potranno essere attivate esclusivamente a distanza, ossia porta a porta oppure via telefono. Per essere valido, l'accordo deve essere confermato con un documento scritto.
2️⃣ Modifiche delle condizioni contrattuali
- Ogni variazione delle condizioni deve essere comunicata con un preavviso di almeno tre mesi, a meno che il cambiamento non comporti un risparmio per il cliente finale (in quel caso il termine è un mese).
3️⃣ Pratiche di telemarketing
- La responsabilità per le pratiche di telemarketing fastidiose rimane sempre in capo all'azienda che viene pubblicizzata, anche se questa si affida a una compagnia terza per le promozioni.
4️⃣ Come evitare truffe e problemi?
- L'unico modo per difendersi veramente da truffe e aziende disoneste è affidarsi dei veri esperti, come quelli di Selectra. Per ottenere supporto, telefona al numero 02 8295 8097 02 8295 8097prendi un appuntamento.
La nuova disciplina dei contratti telefonici e porta a porta
Fino a ora, i contratti luce e gas potevano essere conclusi a distanza, via telefono o porta a porta, in maniera piuttosto sbrigativa. Dal 1° gennaio 2025, tutto ciò cambierà.
Per evitare possibili raggiri e garantire maggiore trasparenza, ogni accordo dovrà essere accompagnato da un documento scritto. Difatti, quest’obbligo esiste già per i contratti telefonici, ma in forma diversa. Attualmente, la documentazione deve essere inviata entro 10 giorni lavorativi dalla firma dell'accordo. Dal 2025, il cliente dovrà confermare sia la volontà di concludere il contratto, sia di aver ricevuto tutti i documenti necessari in forma scritta.
Le informazioni necessarie potranno essere inviate su un supporto cartaceo, oppure via email o altri canali telematici. L’importante è che il cliente sia informato e possa accedervi facilmente.
E se controllo poco il telefono, come faccio a vedere che è arrivato il contratto?
Le nuove norme prevedono che il cliente riceva un messaggio (tramite SMS o, ad esempio, le notifiche dell’app dei vari fornitori). La comunicazione deve segnalare chiaramente la disponibilità del contratto online. L’utente deve confermare esplicitamente di aver ricevuto il documento: senza questo passaggio, la sottoscrizione non viene ritenuta valida.
Ma non basta, perché le direttive previste per il 2025 includono altri meccanismi a protezione degli utenti:
- il diritto al ripensamento, già previsto dalla normativa corrente, viene rafforzato ulteriormente. Per i contratti porta a porta, infatti, il termine per recedere va da 14 a 30 giorni dopo la sottoscrizione;
- le comunicazioni riguardanti il contratto devono essere inviate nel formato scelto e accettato dal cliente. Un particolare, questo, già esplicitato dal Codice del Consumo, che viene riconfermato nella nuova comunicazione ARERA.
Le procedure per il cambio delle condizioni contrattuali
Viene rafforzata anche la disciplina riguardante il cambio delle condizioni contrattuali, nell’ottica di una maggiore protezione del pubblico.
Il punto centrale è che ogni compagnia, in occasione di una variazione nelle condizioni, deve inviare un preavviso di almeno tre mesi. L’unica eccezione a questa regola riguarda il caso in cui le modifiche contrattuali portino a un risparmio. In tali occasioni, l'avvertimento può essere di un solo mese.
La motivazione dietro a questa nuova norma è quella di evitare spiacevoli sorprese agli utenti finali, dando modo di prepararsi a possibili aumenti e rincari. Va detto inoltre che la trasmissione delle modifiche contrattuali non potrà essere in alcun modo confusa con informazioni pubblicitarie e promozionali. Ogni avviso dovrà essere chiaramente distinguibile e identificabile, ad esempio con una inequivocabile indicazione nell’oggetto delle email.
Se un cliente contesta di non aver ricevuto una comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, l’onere di dimostrare di aver inviato la missiva sarà sempre in capo all’azienda coinvolta.
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Contrasto alle pratiche di telemarketing aggressive
Un altro, importante aspetto sul quale si è soffermata ARERA è il contrasto alle pratiche di telemarketing moleste.
Mettiamo il caso che un fornitore si affidi a un’azienda terza per la promozione via canali telefonici. Se questa società si rende protagonista di pratiche scorrette, che puntano ad aggirare i clienti e a fargli accettare contratti non voluti, sarà il fornitore a essere ritenuto colpevole. La responsabilità si estende anche alle comunicazioni scorrette in tema di trasparenza e tutela del consumatore.
Il fornitore verrà ritenuto responsabile indipendentemente dalla modalità di conclusione del contratto. In questo modo, la protezione si estende anche e soprattutto in occasione di accordi stipulati tramite telefono o servizi online.
Ulteriori strumenti a sostegno del pubblico provengono da queste novità:
- se ci si rende conto che un contratto è stato siglato contro il proprio volere, il primo responsabile contro il quale rifarsi è sempre l’azienda fornitrice. Nei casi più gravi, ci si può rivolgere al servizio di conciliazione ARERA;
- prima, durante e dopo la procedura il venditore deve sempre dimostrare di agire secondo le regole. Se ricevi la bolletta di un’azienda alla quale non sapevi di essere legato, puoi richiedere la prova della sottoscrizione del contratto, inviando un reclamo scritto. In caso di attivazione non richiesta, hai diritto a non pagare alcuna fattura ai sensi dell’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo.
Nei casi di pratiche di telemarketing particolarmente scorrette, i consulenti dei call center potrebbero minacciare di interrompere la tua fornitura luce e gas. È bene però chiarire il concetto: nessuno può ritrovarsi senza fornitura di energia elettrica e metano se non per motivi legati alla sua volontà (come nel caso di recesso e chiusura del contatore).
Non credere mai alle telefonate dove sedicenti operatori ti dicono che rimarrai senza corrente o gas se non rispetti un contratto che non volevi firmare. Se hai dubbi e non sai come comportarti, chiedi aiuto agli esperti Selectra . Telefonando al numero 02 8295 8097 02 8295 8097Fissando un appuntamento riceverai un aiuto gratuito, sicuro e trasparente. Ti consiglieremo solo quello che è giusto per te, senza forzarti a prendere alcuna decisione.
Fonti da consultare
Delibera ARERA 395/2024/R/COM
Leggi il testo della Delibera dell'Autorità.
Decreto legislativo
Leggi il testo del Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 .
Legge per la concorrenza 2022
Leggi il testo della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.