Le Bollette luce e gas sono Deducibili per le Partite IVA?

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Ecco i casi in cui è possibile dedurre le bollette delle utenze di luce e gas di un'abitazione usata come studio professionale, per diminuire la base imponibile e pagare di meno.

bolletta detraibile
Quando detrarre le bollette di luce e gas?

Spesso i termini deduzione e detrazione si confondono tra loro, tuttavia rappresentano due agevolazioni fiscali diverse.

  • Deduzione:
    con la deduzione si riduce la base imponibile rispetto al reddito complessivo e quindi non si pagherà l'imposta sulla parte dell'onere dedotto.
  • Detrazione:
    la detrazione invece, comporta una diminuzione dell'imposta lorda, pari ad una determinata percentuale dell'onere detraibile. 

La deduzione quindi comporta una diminuzione del reddito imponibile al quale applicare le aliquote dell'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche).
La deduzione delle bollette di luce e gas è concessa a liberi professionisti, lavoratori autonomi e titolari di partita iva che per svolgere la loro attività utilizzano una porzione dell'abitazione domestica.
Vediamo chi ne ha diritto e in che modo è possibile dedurre le bollette.

Che cos'è una spesa deducibile per la partita iva?

Una spesa deducibile è considerata dal fisco come un mero costo per il lavoratore e quindi tale spesa viene sottratta dai ricavi ai fini contributivi.

Una spesa deducibile sostenuta dal professionista diminuisce la base imponibile a cui vengono applicate le imposte.

Il principio per la deducibilità dai ricavi prevede tutte quelle spese che sono sostenute per l'ordinaria gestione dell'attività e quelle necessarie direttamente o indirettamente all'ottenimento dei ricavi.
Tra queste vi sono anche le spese per le utenze di acqua, energia elettrica e gas.
La deduzione sarà sul calcolo delle imposte da indicare nel modello unico per la dichiarazione dei redditi.

La deduzione delle bollette luce e gas per le partite iva

I professionisti possono dedurre al 50% tutte le spese per i servizi dell'immobile e quindi anche la bolletta di luce o gas, a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati. Questo è possibile se non si dispone di un altro immobile adibito esclusivamente alla professione nello stesso comune. 
La deduzione forfettaria al 50% semplifica i calcoli, è inderogabile ed evita eventuali contenziosi in merito alla distinzione tra le due zone utilizzate ai diversi scopi.

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L'uso promiscuo dell'abitazione per l'attività a partita iva

Quando il professionista utilizza la sua abitazione come studio è consentita una deduzione per una quota parte delle spese della casa. Il termine che definisce questa situazione è uso promiscuo dell'immobile. Sono molte le situazioni per le quali è possibile avere l'ufficio in una stanza della propria abitazione: un libero professionista, lavoro in mobilità o per un'attività di consulenza.

Le spese sostenute per lo studio professionale presso l'abitazione possono essere dedotte dai titolari di partita iva in fase di dichiarazione dei redditi.

Per una semplificazione, le spese miste possono essere dedotte al 50%, indipendentemente dall'effettivo utilizzo per motivi professionali.
La deduzione delle spese per lo studio riguarda:

  • le bollette delle varie utenze
  • il canone di affitto
  • la rendita catastale, se l'immobile è di proprietà

Questa regola si applica solamente ai costi che riguardano anche l'attività professionale. Ad esempio l'abbonamento alla pay tv esclusivamente per uso privato non può essere dedotto.
Per quanto riguarda la detrazione IVA non si può applicare la stessa modalità forfettaria. In questo caso è necessario calcolare con precisione i costi sostenuti relativi alla parte di casa destinata effettivamente allo svolgimento dell'attività professionale, con criteri oggettivi e coerenti.

La deduzione dell'affitto dell'abitazione per le partite iva

Il costo relativo al canone di locazione rientra nelle spese deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Nel caso di uso promiscuo di un immobile è possibile dedurre il 50% del canone di affitto.

Questo è valido se il contribuente non dispone di un altro immobile nello stesso comune, o ovunque per le imprese, adibito esclusivamente all'esercizio della professione.

In quest'ultimo caso il professionista può dedurre solo i costi dello studio, anche se in pratica utilizza una stanza per l'attività, ad esempio per ricevere i clienti. L'eventuale Iva applicata sulla locazione non può essere detratta, neanche al 50%.

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