Le precisazioni di Arera e Antitrust sulle modifiche unilaterali


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Autore: Rossana Prezioso, pubblicato il 14/10/2022
Continuano i chiarimenti da parte delle autorità di controllo sulla questione riguardante le modifiche unilaterali dei contratti registrate da parte dei fornitori di gas ed elettricità. Una questione che potrebbe portare le parti ad un tavolo di lavoro per riuscire a giungere, dopo un confronto, ad un accordo. Ma procediamo con ordine.
Come è noto, il Decreto Aiuti bis prevede il blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori di energia elettrica e gas fino al 30 aprile del 2023. Una misura presa per venire incontro alle difficoltà di pagamento degli utenti, a loro volta derivanti dall’aumento dei prezzi della materia prima. Nonostante questo, però, sono state segnalate varie comunicazioni e cambi tariffari da parte dei fornitori agli utenti. Il nodo del contendere sarebbe proprio il concetto di variazione tariffaria e i termini con cui questa verrebbe applicata.
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Secondo l’ARERA, infatti, il concetto di variazione tariffaria deciso unilateralmente è già di per sé uno di quei casi che ricadono nel blocco deciso dal Decreto. All’articolo 3 del decreto legge Aiuti bis 3 e nello specifico al comma 2 vengono considerati “inefficaci” anche i preavvisi comunicati prima dell’entrata in vigore del decreto, fatte salve modifiche già perfezionatesi nel frattempo.
Ed è proprio su questo punto che molti operatori hanno fatto leva: secondo la loro interpretazione, infatti, la modifica era da considerarsi perfezionata con la ricezione della notifica da parte del cliente. Invece, per legge il perfezionamento scatta solo allo scadere del tempo per poter eventualmente recedere previsto dal contratto stipulato dal cliente . La specifica arriva proprio in una nota congiunta di Arera e dell’Antitrust.