Il Governo ha reso operativo il superbonus al 110%, introdotto dal decreto legge 19/05/2020, n. 34 (decreto Rilancio) e successivamente prorogato. Le agevolazioni fiscali riguardano principalmente gli interventi di riqualificazione energetica e gli interventi antisismici (c.d. interventi trainanti). Sono inclusi anche gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici, ma solo se effettuati congiuntamente ad almeno uno dei due interventi precedenti (c.d. interventi trainati). Rimane invariato il bonus per ristrutturazioni edilizie (bonus casa 50%). Confermati anche lo sconto in fattura dai fornitori di beni/servizi e la cessione del credito.
Ecobonus 110%: gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali
La detrazione fiscale per Ecobonus al 110% è confermata dalla legge di conversione del 17/07/2020, n. 77, entrata in vigore il 19 luglio 2020, che approva e modifica in parte quanto già disciplinato dai commi 1-3 del Decreto Rilancio (d.l. 19/05/2020, n. 34). Le spese da portare in detrazione devono essere documentate e rimaste a carico del contribuente. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, con un tetto massimo di spesa che varia in base alla tipologia di intervento.
Tra i principali interventi per Ecobonus ammessi in detrazione possiamo citare:
| Tipologia di intervento trainante | Importo massimo (a seconda dell'immobile) |
|---|---|
| Interventi di isolamento termico | 50.000 € / 40.000 € / 30.000 € |
|
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
|
20.000 € / 15.000 € |
|
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari* per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
|
30.000 € |
*Le "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari" devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall'esterno (es. villette a schiera). Il superbonus è valido anche sulle seconde case, ma sono esplicitamente escluse le unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Ecobonus: cosa significa e in cosa consiste
Quando parliamo di Ecobonus intendiamo un bonus che si sostanzia in una detrazione fiscale, ossia un importo di denaro che viene sottratto dall'imposta lorda (totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo Stato), con lo scopo di determinare l'imposta netta dovuta. Questo importo viene calcolato applicando un'aliquota fiscale pari al 110%. In sostanza, grazie alla detrazione, l'imposta netta risulta inferiore rispetto a quella prevista inizialmente. Nel caso delle persone fisiche la detrazione fiscale incide direttamente sull'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).
Questa tipologia di agevolazione fiscale non vale soltanto per l'Ecobonus, ma anche per tutti gli altri interventi stabiliti dalla legge di conversione (sismabonus, bonus fotovoltaico, ecc.). Nei prossimi paragrafi trovi un approfondimento sulle soglie di spesa per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dalla normativa.
Ecobonus per interventi di isolamento termico: tetto di spesa
All'interno della legge di conversione vengono disciplinati in primo luogo i c.d. "interventi di isolamento termico". La norma specifica che, ai fini di accesso alla detrazione, tali interventi devono avere ad oggetto "le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno".
La detrazione viene calcolata con l'aliquota del 110% su un ammontare complessivo delle spese non superiore alle seguenti soglie:
| Soglia massima di spesa | Tipologia immobile |
|---|---|
| 50.000 € | Per gli interventi di isolamento termico effettuati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. |
| 40.000 € per n° unità immobiliari | Per gli interventi di isolamento termico che hanno ad oggetto edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari. |
| 30.000 € per n° unità immobiliari | Per gli interventi di isolamento termico che hanno ad oggetto edifici composti da più di 8 unità immobiliari. |
*Per accedere al superbonus, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalla legge 17/07/2020, n. 77.
Ecobonus per interventi sulle parti comuni degli edifici: tetto di spesa
Oltre agli interventi di isolamento termico, possono beneficiare di una detrazione fiscale al 110% anche gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici. In questo caso, la legge stabilisce un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
| Soglia massima di spesa | Tipologia immobile |
|---|---|
| 20.000 € per n° unità immobiliari | Se gli interventi hanno ad oggetto edifici fino a 8 unità immobiliari. |
| 15.000 € per n° unità immobiliari | Se gli interventi hanno ad oggetto edifici con più di 8 unità immobiliari. |
*La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Ecobonus per interventi sugli edifici unifamiliari: tetto di spesa
La legge prevede infine la possibilità di richiedere una detrazione per Ecobonus al 110% anche per gli interventi che interessano "gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno". In questo caso il tetto massimo di spesa è pari a 30.000 € e la detrazione viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Bonus condizionatori: rientra nell'Ecobonus?
Sì, l'Ecobonus al 110% riguarda anche i climatizzatori, ma viene riconosciuto solo in caso di completa sostituzione del precedente impianto a favore del nuovo, oltre che al rispetto delle condizioni generali di accesso alla detrazione previste dalla legge di conversione. In mancanza del rispetto di queste condizioni, si potrà al massimo accedere al bonus casa (detrazioni al 50% o 65%) qualora sussistano gli estremi previsti dalle disposizioni in materia.
Per maggiori informazioni sul bonus condizionatori leggi la guida completa: "Bonus condizionatori: come funziona".
Condizioni generali di accesso all'Ecobonus al 110%
Il comma 3 della legge di conversione (allegato parte 1, modificazioni all'art. 119, comma 3, d.l. Rilancio) stabilisce le condizioni di accesso all'Ecobonus. In generale, questo viene riconosciuto solo se gli interventi effettuati, nel loro complesso, assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (le quali devono essere funzionalmente indipendenti e disporre di uno o più accessi autonomi dall'esterno).
Se il "salto" di due classi energetiche non è possibile, bisogna dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta. In entrambi i casi è necessario provare il miglioramento energetico tramite l'attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere rilasciato prima e dopo l'intervento da parte del tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Queste disposizioni sono valide anche per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e per la contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati, da effettuare congiuntamente ai lavori previsti per Ecobonus e sismabonus.
Così come stabilito dalla legge di conversione (allegato parte 1, comma 2 delle modificazioni all'art. 119 d.l. Rilancio) l'Ecobonus è previsto anche per tutti gli interventi trainati di efficientamento energetico che rientrano nell'articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013, convertito dalla legge 3/08 n. 90 del 2013. Tali interventi vengono definiti dalla disciplina come "trainati", poiché il superbonus 110% può essere richiesto se e solo se questi lavori vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti per Ecobonus o sismabonus. Tra gli interventi trainati rientrano:
- lavori di efficientamento energetico quali acquisto e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti (come tende e tendoni o tende alla veneziana esterne);
- lavori di efficientamento energetico quali sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- lavori di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. colonnine di ricarica), alle condizioni stabilite dall'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.
Per tali lavori la detrazione è riconosciuta nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente e nel rispetto delle condizioni previste della legge di conversione 17/07/2020, n. 77.
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Sisma Bonus 110%: come funziona
Oltre al bonus per la riqualificazione energetica, la legge di conversione include tra gli interventi trainanti anche gli interventi antisismici, accogliendo e modificando parzialmente il vecchio comma 4 del Decreto Rilancio. In sintesi, il superbonus al 110% è valido anche per interventi di riduzione del rischio sismico (sisma bonus), tra i quali rientrano:
- lavori di messa in sicurezza statica, soprattutto sulle parti strutturali degli edifici;
- lavori che determinano il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore;
- spese per l'acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (sisma bonus demolizione e ricostruzione);
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche preventive.
Il sisma bonus comprende gli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (disciplinate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Rimane esclusa la zona sismica 4, quella meno esposta al verificarsi di eventi sismici. Per tutti gli approfondimenti, puoi consultare l'allegato parte 1 legge 17/07/2020, n. 77 - comma 3 e 3bis delle modificazioni all'art. 119 d.l. Rilancio.
Fotovoltaico 110%: come ottenere il bonus
In base a quanto previsto dalla normativa, il superbonus al 110% vale anche per i lavori di installazione di impianti fotovoltaici, ma questi rientrano nei c.d. interventi trainati: la detrazione fiscale può essere richiesta solo se i lavori vengono effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica o agli interventi antisismici già esaminati nei paragrafi precedenti. Nello specifico il bonus fotovoltaico riguarda:
- i lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Per entrambi gli interventi la detrazione fiscale viene calcolata su un limite massimo di spesa differente, come vediamo qui sotto.
Per il bonus fotovoltaico la normativa prevede una detrazione del 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese pari a 48.000 € e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è ridotto a 1.600 € per ogni kW di potenza nominale per gli interventi di:
- ristrutturazione urbanistica;
- nuova costruzione;
- ristrutturazione edilizia.
Per quanto riguarda invece l'installazione dei sistemi di accumulo integrati il limite massimo di spesa è di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Gli approfondimenti sono contenuti nell'allegato parte 1 legge 17/07/2020, n. 77 - commi 5-7 delle modificazioni all'art. 119 d.l. Rilancio.
Beneficiari superbonus 110%: chi può accedere
Le detrazioni fiscali previste dalla legge 17/07/2020, n. 77 sono valide, secondo i criteri precedentemente elencati, nei confronti dei beneficiari previsti dal comma 9 delle modificazioni all'art. 119 d.l. Rilancio. La normativa ha ampliato i soggetti beneficiari, aggiungendo diverse tipologie di organizzazioni e associazioni. I principali beneficiari sono:
| Beneficiario | Limiti |
|---|---|
| Persone fisiche | Possono beneficiare del superbonus 110% le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. |
| Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con finalità analoghe | Possono beneficiare del superbonus 110% sugli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, ma comunque adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per godere del bonus devono essere stati istituiti nella forma di società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". |
| Cooperative di abitazione a proprietà indivisa | Possono beneficiare del superbonus 110% sugli interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. |
| Condomini | Senza limiti specifici nella norma originaria. |
A tali soggetti si aggiungono:
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dall'art. 10 del dlgs 4/12/97, n. 460;
- Organizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri disciplinati dall'art. 6 della legge 11/08/91, n. 266;
- Associazioni di promozione sociale, purché iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sanciti dall'art. 7 della legge 7/12/2000, n. 383;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, che possono beneficiare del superbonus 110% per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; è necessaria l'iscrizione al registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
Ecobonus: vale anche per le seconde case?
Sì, ma con alcune limitazioni. Le indicazioni sull'ammissibilità dei lavori di riqualificazione energetica sulle seconde case sono contenute nell'allegato parte 1 della legge 17/07/2020, n. 77 - commi 10 e 15 bis delle modificazioni all'art. 119 d.l. Rilancio.
In base a quanto stabilito dalla legge, l'aliquota del 110% sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) trova applicazione anche per i lavori sulle seconde case, ma solo se si tratta di "unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall'esterno", come ad esempio le villette a schiera. Si potrà beneficiare delle agevolazioni per massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Restano esplicitamente escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).
Superbonus ENEA: come ricevere la detrazione fiscale
L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) è l'ente pubblico incaricato alla ricezione delle comunicazioni per la richiesta del superbonus 110% e dell'opzione sconto in fattura e cessione del credito. La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica (sito ufficiale enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, allegando:
- le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica, attraverso l'allegato A al "decreto edifici" (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.
Questa procedura può anche essere seguita direttamente dalla ditta che esegue i lavori in casa, con lo scopo di evitare errori di trasmissione o inadempimenti di vario tipo. Per maggiori approfondimenti puoi visitare il sito Enea.it, dove trovi anche le linee guida e le FAQ per la richiesta delle agevolazioni.
Agenzia delle Entrate: cessione del credito e sconto in fattura
Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione troviamo la possibilità di richiedere la cessione del credito oppure lo sconto in fattura (in sostituzione all'utilizzo diretto della detrazione spettante). Trattandosi di una normativa particolarmente favorevole, per lo sconto o la cessione bisogna presentare due ulteriori documenti, oltre a quelli ordinariamente previsti per le detrazioni:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Deve essere rilasciato dal CAF o dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro);
- l'asseverazione tecnica degli interventi di efficienza energetica/riduzione del rischio sismico. Deve certificare il rispetto dei requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo alle disposizioni di legge. Anch'essa deve essere rilasciata da parte dei tecnici abilitati e dai professionisti indicati dalla normativa.
Provvedimento 8 agosto 2020: come inviare il modulo
In termini fiscali, gli adempimenti previsti per la richiesta dell'opzione "cessione del credito" o "sconto in fattura" sono contenuti nel Provvedimento 8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate e negli allegati a tale provvedimento. Per maggiori approfondimenti e per il modello "istruzioni alla compilazione della richiesta" visita:
Il modulo compilato, così come stabilito dal comma 4 del provvedimento 08/08/2020 "Modalità di esercizio dell'opzione", deve essere inviato in via telematica a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Sismabonus Agenzia delle Entrate: informazioni aggiuntive
Per quanto riguarda il sisma bonus, puoi trovare tutti gli approfondimenti, i moduli per la richiesta e la scheda informativa sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Collegati al sito agenziaentrate.gov.it e clicca sulla sezione "Aree tematiche", poi scegli il menu "Casa" e poi l'opzione "Agevolazioni". Clicca infine sulla voce "Sisma bonus" per rimanere sempre aggiornato ed accedere facilmente alle informazioni ufficiali.
Legge di conversione del decreto Rilancio: alcune precisazioni
Il decreto legge 19/05/2020, n. 34 (decreto Rilancio) è stato approvato (con modifiche) e convertito in legge il 17 luglio 2020, con la susseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU) e l'entrata in vigore a partire dal 19/07/2020. A conclusione dell'iter burocratico sono stati emanati anche i provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
Ripercorrendo l'iter legislativo per le detrazioni fiscali al 110%:
- emanazione del decreto legge 19/05/2020, n. 34 (decreto Rilancio) contenente all'art. 119 "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici" una prima versione delle possibili detrazioni fiscali per Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico;
- emanazione della legge di conversione del decreto Rilancio (legge 17/07/2020 n. 77), pubblicata entro il termine di legge previsto di 60 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto Rilancio;
- emanazione dei successivi provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate, pubblicati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Ecobonus, sisma bonus e fotovoltaico: un riassunto
La normativa stabilisce un aumento dell'aliquota delle detrazioni fiscali al 110% sui lavori di ristrutturazione che hanno ad oggetto:
- la riqualificazione energetica (Ecobonus), ossia tutti gli interventi atti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti;
- gli interventi antisismici (sisma bonus), ossia gli interventi atti a migliorare o prevenire il rischio sismico degli edifici.
Queste due categorie di interventi vengono definite "trainanti" perché accedono quasi direttamente al superbonus, rispettando le disposizioni di legge e i limiti di spesa previsti. Per altri lavori, c.d. "trainati", l'accesso al superbonus 110% è vincolato all'esecuzione congiunta ad almeno uno degli interventi trainanti. Gli interventi trainati principali sono:
- l'installazione di impianti fotovoltaici e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo;
- l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per richieste editoriali scrivi a contenuti@selectra.net.