La riqualificazione energetica è il futuro. Non solo perché immediatamente collegata alle detrazioni fiscali applicabili ma anche per quel quid verde che apporta alle nostre abitazioni. Installazioni di impianti fotovoltaici, pannelli solari e pompe di calore, caldaie a biomassa sono all'ordine del giorno nel nostro Paese, grazie soprattutto agli sgravi fiscali del cosiddetto Ecobonus. Oggi analizzeremo la cosiddetta Cessione Credito dell'Ecobonus, un'azione possibile ma con alcune limitazioni messe in atto dall'Agenzia delle Entrate lo scorso ottobre 2019. Scopriamo di più…
Cessione del Credito Ecobonus: cos'è?
Gli utenti che effettueranno lavori domestici finalizzati al miglioramento energetico o alla riduzione del rischio sismico (Bonus Sisma) potranno cedere il credito della detrazione riconosciuta dall'Ecobonus. Essenzialmente, grazie alla cessione del credito, il cittadino riceve in un'unica soluzione la detrazione riconosciuta. E, quindi, non "spalmata" in 10 rate annuali di pari importo, come da norma imposto. Sarà, invece, il cessionario del credito d'imposta a poter ricevere la compensazione suddivisa in dieci rate di pari importo.
Negli ultimi due anni il tema della Cessione del Credito Ecobonus ha visto numerose modifiche. Infatti, sino al 2017, la cessione possibile esclusivamente nel caso di lavori condominiali. Questi, inoltre, avrebbero dovuto interessare almeno un 25% della superifice dello stabile e che i lavori fossero volti ad un miglioramento delle prestazioni energetiche sia nel periodo invernale sia in quello estivo. Dal 1 gennaio 2018 le cose sono cambiate. La possibilità della cessione del credito Ecobonus è stata ampliata anche ai lavori svolti sulle singole unità immobiliari, sia per i contribuenti della no tax area e sia che per coloro che sono tenuti alla dichiarazione e versamento dell'Irpef.
Le Novità 2019 dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, per regolamentare al meglio la Cessione del Credito Ecobonus, è intervenuta per specificare quali potrebbero essere i soggetti cessionari del credito, suddividendoli in due categorie:
- quelli che vengono definiti fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi volti alla riqualificazione energetica;
- vi sono poi i cosiddetti "altri soggetti privati", ovvero persone fisiche, lavoratori autonomi, società ed enti. Questi, anche se diversi dai fornitori, sono in qualche modo collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Il 2019 ha apportato novità in più alle fondamenta della Cessione del Credito Ecobonus. Che vengono riassunte nella risposta 415/2019 dell'Agenzia delle Entrate. Qui, infatti, si stabilisce che per soggetti cessionari dovranno sempre intendersi figure diverse dai fornitori, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione stessa. La detrazione del credito Ecobonus, quindi, potrà essere ceduta, nel caso di interventi condominiali nei confronti degli "altri soggetti":
- sempre e quando i lavori vengano messi in atto da soggetti appartenenti a un gruppo;
- nei confronti delle altre società del gruppo con esclusione sempre degli intermediari finanziari o degli istituti di credito.
L'Agenzia delle Entrare stabilisce inoltre che il credito potrà essere ceduto a tutti i consorziati o retisti appartenenti ad un Consorzio o ad una Rete di Imprese, anche se non avranno partecipato ai lavori di riqualificazione energetica. Inoltre, qualora un fornitore si avvalesse dell'aiuto di un sub-appaltatore, anche questo verrebbe inserito nella cessione del credito. Ciò su cui pone l'accento l'Agenzia delle Entrate è di fatto il collegamento indispensabile che deve sottendere la cedibilità del credito: questo dovrà essere sempre individuato nel rapporto che ha dato origine alla detrazione. Perché? Per evitare un cortocircuito finanziario e per evitare che le cessioni dei crediti diventino dei veri e propri strumenti finanziari negoziabili.
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Cessione Credito Ecobonus: i Dati da Comunicare
Per una corretta procedura di cessione dell'ecobonus è sempre necessaria una comunicazione ufficiale all'Agenzia delle Entrate, una volta effettuato il trasferimento del credito d'imposta. La persona che effettua la cessione del credito dell'ecobonus dovrà comunicare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui in cui è stata sostenuta la spesa i seguenti dati:
- nome, cognome e codice fiscale del soggetto cedente;
- nome, cognome e codice fiscale del beneficiario della cessione;
- un documento di accettazione da parte del cessionario;
- un documento che attesti l'avvenuta cessione del credito.
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