Manutenzione caldaia a Firenze e in Toscana: costi e tempi

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Tutto quello che c'è da sapere sulla manutenzione delle caldaie nella regione Toscana.

La manutenzione della caldaia in Toscana

La normativa nazionale prevede l'obbligo di regolari controlli sugli impianti termici, sia per il riscaldamento con produzione di calore, come caldaie ecc. sia per il raffrescamento estivo, i climatizzatori fissi.
La Regione Toscana ha emanato una propria disciplina in materia di energia, seguendo i riferimenti normativi nazionali. Effettuando la manutenzione e i controlli si avrà una minore spesa per i consumi, una migliore qualità dell'aria e maggiore sicurezza sugli impianti.
Il responsabile dell'impianto deve far controllare la caldaia regolarmente e far redigere l'apposito libretto di impianto.
Ecco ogni quanto tempo deve essere effettuata la manutenzione dell'impianto, quali sono gli obblighi del responsabile e quanto costa la revisione in Toscana.


Quali sono gli impianti termici che hanno l'obbligo del controllo?

Per impianto termico si definisce un impianto di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla fonte energetica impiegata.
Sono compresi gli impianti centralizzati e anche quelli individuali, alimentati a gas metano, a GPL, a gasolio, ecc.
Le piccole stufe, i caminetti e gli apparecchi radianti elettrici sono considerati impianti termici se la potenza al focolare complessiva è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati solo alla produzione di acqua calda per le singole unità ad uso residenziale.

Info caldaie

010 848 01 61

Quando fare la manutenzione e il controllo della caldaia in Toscana?

La frequenza dei controlli dipende dal tipo di controllo da eseguire, la normativa distingue:

Per quanto riguarda la frequenza della manutenzione, spetta all'installatore rendere disponibili le  istruzioni tecniche. Se queste non sono disponibili, la dichiarazione è scritta dal manutentore, secondo quanto previsto dalle normative UNI e CEI per gli specifici componenti.

  • Il controllo sull'efficienza è obbligatorio per gli impianti:
  • riscaldamento invernale con potenza termica utile nominale a partire da 10 kW 
  • riscaldamento estivo potenza termica utile nominale a partire da 12 kW

Ecco la periodicità del controllo dell'efficienza energetica in base alla tipologia di caldaia:

  • caldaia alimentata a combustibile liquido o solido:
    • potenza tra 10 e 100 kW controllo ogni 2 anni
    • potenza superiore a 100 controllo ogni anno
  • caldaia alimentata a gas, metano o GPL:
    • potenza tra 10 e 100 kW controllo 4 anni dopo la prima accensione, e ogni 2 anni per i controlli successivi 
    • potenza superiore a 100 controllo ogni 2 anni
  • impianti frigoriferi e/o pompe di calore, elettriche o ad assorbimento:
    • potenza tra 12 e 100 kW controllo ogni 4 anni
    • potenza superiore a 100 controllo ogni 2 anni
  • pompe di calore (potenza superiore a 12 kW):
    • alimentate con motore endotermico controllo ogni 4 anni
    • con energia termica controllo ogni 2 anni
  • impianto di teleriscaldamento sottostazione scambio rete/utenza:
    • potenza superiore a 10 kW controllo ogni 2 anni
  • impianti di cogenerazione:
    • microcogenerativi, potenza elettrica inferiore a 50 kW controllo ogni 4 anni
    • potenza elettrica inferiore a 50 kW controllo ogni 2 anni

Per maggiori informazioni sulla manutenzione puoi contattare lo 010 848 01 61 (lun-ven dalle 8 alle 21 e sab dalle 9 alle 19) o utilizza il servizio di richiamata gratuita.

Chi deve fare i controlli sulla caldaia e quanto costa?

Il responsabile dell'impianto è l'occupante a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari e l'amministratore in caso di impianto centralizzato. Deve essere una persona fisica, tra il proprietario della casa, l'inquilino affittuario o l'amministratore delegato se la proprietà è di una società.

Il controllo deve essere effettuato alla prima accensione dell'impianto a cura dell'installatore. Le operazioni di manutenzione devono sempre essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto.
Una volta eseguita la revisione il tecnico provvede a compilare e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica. Ecco ad esempio il rapporto per le caldaie.
Il costo per la regolare manutenzione varia intorno ad un importo di 80-90 euro, ed arriva a ca 100-120 euro per il controllo dell'efficienza energetica.

Qualsiasi intervento sulla caldaia viene registrato nel libretto di impianto, che corrisponde alla carta d'identità dell'impianto.

La normativa sugli impianti termici della Regione Toscana

Da gennaio 2017 la Regione Toscana riassume tutte le competenze agli enti locali, con eccezioni per il comune di Firenze e Grosseto. Il comune di Firenze opera con una società esterna scelta con gara fino al 31 dicembre 2018. In ciascun comune c'è una agenzia regionale di riferimento.
In questa pagina trovi una raccolta normativa della Regione Toscana in merito all'esercizio, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici. Ecco dove puoi leggere le linee guida sui controlli degli impianti termici nella Regione Toscana.

Il libretto caldaia e il bollino blu in Toscana

Anche la Toscana si è adeguata alla normativa da qualche anno, introducendo il nuovo libretto di impianto. Il modello unico, definito dal DM 10 febbraio 2014, è formato da diverse schede da assemblare in funzione della tipologia del sistema presente.

Qual è il modulo per compilare il libretto impianto? Nel libretto impianto sono indicate le modalità attraverso cui compilare il libretto caldaia.

Il libretto è conservato a cura del responsabile e contiene tutte le informazioni tecniche e i controlli eseguiti nel tempo. Dal primo gennaio 2017 l'importo del contributo per il bollino blu è stato determinato in questo modo:

  • Impianti con generatore di calore a fiamma
    • Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00
    • Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00
    • Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00
    • Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00
  • Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
    • Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00
    • Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00
    • Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00
  • Impianti alimentati da teleriscaldamento
    euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
  • Impianti cogenerativi
    • Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00
    • Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00
    • Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00

Il catasto regionale degli impianti in Toscana

In Toscana il Catasto regionale Impianti Termici (CIT) è sul sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti.
L'archivio informatico comprende gli attestati di prestazione energetica ed il catasto degli impianti termici invernali e estivi. I cittadini potranno accedere e visualizzare le caratteristiche e lo stato di manutenzione del proprio impianto.

Quando si può accendere la caldaia in Toscana?

In Italia viene stabilito un periodo preciso nel quale è possibile attivare gli impianti termici per il riscaldamento invernale. Il periodo e l'orario giornaliero dipendono dalla zona climatica di appartenenza del comune, ecco un elenco della zona climatica dei comuni toscani. Nella Regione Toscana:

  • zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo - 6 ore giornaliere
  • zona B:  dal 1° dicembre al 31 marzo - 8 ore giornaliere
  • zona C:  dal 15 novembre al 31 marzo - 10 ore giornaliere
  • zona D:  Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena dal 1° novembre al 15 aprile - 12 ore giornaliere
  • zona E: Arezzo dal 15 ottobre al 15 aprile - 14 ore giornaliere
  • zona F nessuna limitazione

In caso di temperature rigide i sindaci dei comuni possono stabilire deroghe e ampliare il periodo e la durata giornaliera.
Per quanto riguarda le temperature massime invernali e minime estive sono stabiliti questi limiti:

  • Riscaldamento invernale:
    • 18°C +2°C di tolleranza per edifici non residenziali abitati ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili
    • 20°C +2°C di tolleranza per edifici residenziali e tutti gli altri edifici
  • Climatizzazione estiva:
    26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici

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