Oneri di sbilanciamento: cosa sono?
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Lo stoccaggio di grandi quantità di energia elettrica è impraticabile e per questo deve esserci un equilibrio tra l'energia prodotta dalle centrali e quella richiesta dagli utenti finali. L'attività di dispacciamento consiste proprio nel mantenere in equilibrio i flussi nella rete elettrica nazionale. Per attuare quest'attività ogni centrale di produzione fa giornalmente una stima di quanta energia immetterà nella rete, che ovviamente può essere diversa da quella poi effettivamente prodotta.
Oneri sbilanciamento pesano sull'eolico!
Cosa sono gli oneri di sbilanciamento?
Gli oneri di sbilanciamento dell'energia elettrica servono a coprire i costi sostenuti dal gestore di rete quando c'è una differenza tra il programma di immissione e l'effettiva produzione oraria di energia di un impianto.
Esempio di un impianto eolico
Chiariamo la spiegazione con un esempio, se un gestore ha a che fare con un impianto eolico, questo potrebbe non produrre l'energia sperata a causa di condizioni metereologiche avverse (assenza di vento) ed il gestore sarebbe obbligato a coprire la mancanza di energia ricorrendo ad un altro produttore, con un aumento dei costi.
Questo problema ovviamente è più rilevante nel caso delle fonti rinnovabili, rispetto alle altre realtà produttive convenzionali, per la maggior aleatorità di tali sistemi che dipendono da fonti di alimentazione non programmabili come sole, vento, ....
Cos'è invece il PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) della bolletta della luce? Scoprilo nella guida: "PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita): definizione, costo e come risparmiare".
La battaglia tra l'Autorità ed i produttori di energia da fonti rinnovabili
L'Autorità fino ad oggi ha pubblicato diverse delibere riguardanti gli oneri di sbilanciamento e fin da subito i produttori di energia verde e le relative associazioni sono insorte, giudicando inappropriato e discriminatorio il regolamento applicato. Ma andiamo con ordine e vediamo gli eventi accaduti dal 2012 ad oggi.
2012 - Delibera n. 281 Duro colpo alle rinnovabili, equiparate ai sistemi convenzionali
Nel 2012 l'Autorità ha emanato la delibera n. 281 la quale prevede che i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili debbano sostenere i costi di silanciamento alle stesse condizioni degli altri produttori. Questo per evitare che eventuali criticità sull'equilibrio della rete andassero a pesare sulle bollette dei consumatori. La delibera fissa una franchigia al 20%, ossia il corrispettivo viene applicato esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante del produttore.
Diverse associazioni hanno protestato contro questa delibera e l'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, ha fatto ricorso al Tar della Lombardia sostenendo che l'oscillazione continua delle fonti rinnovabili rende impossibile una previsione quotidiana della produzione e che quindi vi era una discriminazione tra queste e le fonti tradizionali.
2013 - Bocciata la Delibera n. 281 l'Autorità emana la n. 462, anch'essa annullata
Il Tar nell'estate del 2013 ha dato ragione agli operatori del settore definendo discriminatoria la scelta di non fare una distinzione per il calcolo dei corrispettivi tra le diverse fonti. Anche il Consiglio di Stato ha bocciato la delibera n. 281 ma nonostante questo l'Autorità ha poi pubblicato un'altra delibera n. 462 , con la quale manteneva parzialmente tali oneri di sbilanciamento per i produttori di energia.
L'Autorità ha fatto inoltre ricorso contro l'annullamento della delibera n. 281 ma il Consiglio di Stato lo ha respinto. A parere del Consiglio infatti, è necessario adottare meccanismi per il calcolo del corrispettivo che facciano una distinzione tra le fonti programmabili e non, per tenere conto della difficoltà delle fonti rinnovabili nell'effettuare una stima di produzione dell'energia. Entrambe le delibere risultano annullate, e gli operatori da fonte eolica non dovranno più pagare tali oneri.
2014 - Fine della battaglia con la Delibera n. 522
Il 27 ottobre del 2014 l'autorità, a seguito di una consultazione, pubblica la delibera n. 522 che regola i nuovi oneri di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili. Il sistema tiene conto delle specifiche caratteristiche di ciasuna fonte, e la franchigia è così differenziata:
Fonte rinnovabile | Eolica | Fotovoltaica | Idrica ad acqua fluente | Geotermica e altre fonti rinnovabili non programmabili |
---|---|---|---|---|
Franchigia | 49% | 31% | 8% | 1,5% |
Fonte: dati Autorità
In questo modo si accontentano le parti in causa poichè il meccanismo è calibrato sulla particolarità delle singole fonti rinnovabili, e viene considerata la difficoltà di effettuare una previsione di immissione di energia affidabile allo stesso livello delle unità di produzione convenzionali programmabili. Il GSE è incaricato di definire le regole tecniche per assegnare il corrispettivo di sbilanciamento agli utenti del suo dispacciamento.