Cosa sono gli oneri di sbilanciamento?
Gli oneri di sbilanciamento dell'energia elettrica servono a coprire i costi sostenuti dal gestore di rete quando c'è una differenza tra il programma di immissione e l'effettiva produzione oraria di energia di un impianto. Dal 1° luglio 2025, con la Bolletta 2.0 ARERA, queste componenti rientrano nella quota fissa sotto la voce "vendita" oppure nelle voci di dispacciamento del raggruppamento "rete e oneri" dello Scontrino dell'energia, esposte separatamente con la formula quantità × prezzo.
Chiariamo la spiegazione con un esempio pratico: se un gestore ha a che fare con un impianto eolico, questo potrebbe non produrre l'energia sperata a causa di condizioni meteorologiche avverse (assenza di vento) e il gestore sarebbe obbligato a coprire la mancanza di energia ricorrendo ad un altro produttore, con un aumento dei costi.
Questo problema è ovviamente più rilevante nel caso delle fonti rinnovabili rispetto alle realtà produttive convenzionali, per la maggior aleatorietà di tali sistemi che dipendono da fonti di alimentazione non programmabili come sole, vento e simili.
Scopri tutto sul PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) della bolletta della luce: definizione, costo e come risparmiare.
La battaglia tra l'Autorità ed i produttori di energia da fonti rinnovabili
L'Autorità ha pubblicato negli anni diverse delibere riguardanti gli oneri di sbilanciamento e fin da subito i produttori di energia verde e le relative associazioni sono insorte, giudicando inappropriato e discriminatorio il regolamento applicato. Vediamo gli eventi accaduti dal 2012 ad oggi.
2012, Delibera n. 281: duro colpo alle rinnovabili
Nel 2012 l'Autorità ha emanato la delibera n. 281 che prevedeva che i produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili dovessero sostenere i costi di sbilanciamento alle stesse condizioni degli altri produttori. L'obiettivo era evitare che eventuali criticità sull'equilibrio della rete pesassero sulle bollette dei consumatori. La delibera fissava una franchigia al 20%: il corrispettivo veniva applicato esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccedeva il 20% del programma vincolante del produttore.
Diverse associazioni hanno protestato contro questa delibera e l'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, ha fatto ricorso al TAR della Lombardia sostenendo che l'oscillazione continua delle fonti rinnovabili rende impossibile una previsione quotidiana della produzione e che, quindi, vi era una discriminazione tra queste e le fonti tradizionali.
2013, Bocciata la Delibera n. 281, l'Autorità emana la n. 462 (anch'essa annullata)
Il TAR, nell'estate del 2013, ha dato ragione agli operatori del settore definendo discriminatoria la scelta di non fare una distinzione, nel calcolo dei corrispettivi, tra le diverse fonti. Anche il Consiglio di Stato ha bocciato la delibera n. 281 e, nonostante questo, l'Autorità ha pubblicato un'altra delibera, la n. 462, con la quale manteneva parzialmente tali oneri di sbilanciamento per i produttori di energia.
L'Autorità ha fatto inoltre ricorso contro l'annullamento della delibera n. 281, ma il Consiglio di Stato lo ha respinto. A parere del Consiglio, infatti, è necessario adottare meccanismi di calcolo del corrispettivo che facciano una distinzione tra fonti programmabili e non programmabili, per tenere conto della difficoltà delle fonti rinnovabili nell'effettuare una stima di produzione dell'energia. Entrambe le delibere sono risultate annullate e gli operatori da fonte eolica non hanno più dovuto pagare tali oneri.
2014, Fine della battaglia con la Delibera n. 522
Il 27 ottobre 2014 l'Autorità, a seguito di una consultazione, ha pubblicato la delibera n. 522 che regola i nuovi oneri di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili. Il sistema tiene conto delle specifiche caratteristiche di ciascuna fonte e la franchigia è così differenziata:
| Fonte rinnovabile | Franchigia |
|---|---|
| Eolica | 49% |
| Fotovoltaica | 31% |
| Idrica ad acqua fluente | 8% |
| Geotermica e altre fonti rinnovabili non programmabili | 1,5% |
Fonte: dati Autorità.
In questo modo si accontentano le parti in causa: il meccanismo è calibrato sulla particolarità delle singole fonti rinnovabili e viene considerata la difficoltà di effettuare una previsione di immissione di energia affidabile allo stesso livello delle unità di produzione convenzionali programmabili. Il GSE è incaricato di definire le regole tecniche per assegnare il corrispettivo di sbilanciamento agli utenti del suo dispacciamento.
Leggi le ultime news su Bollette e Mercato Energia
- Bonus colonnine auto elettriche: requisiti, benefici, come si richiede
- Decreto Bollette 2025: in arrivo 3 miliardi di euro per combattere il caro-energia
Come venivano esposti gli oneri di sbilanciamento prima del 2025?
Fino al 30 giugno 2025 gli oneri di sbilanciamento erano elencati tra le voci di dispacciamento oppure tra le componenti della materia energia, con grafiche, denominazioni e ordine delle voci che cambiavano da un fornitore all'altro. Spesso comparivano nella "bolletta di dettaglio" (l'allegato con tutte le voci di costo), nascosti tra altri corrispettivi tecnici come perdite di rete, prezzo del dispacciamento (PD) e perequazione, rendendo il confronto fra offerte di fornitori diversi piuttosto difficile per il cliente finale.
Dal 1° luglio 2025, con la Bolletta 2.0 ARERA, lo Scontrino dell'energia espone gli oneri di sbilanciamento in voce dedicata, secondo la formula quantità × prezzo, in modo uguale per tutti i fornitori. Le componenti confluiscono nella quota fissa della sezione "vendita" oppure nelle voci di dispacciamento del raggruppamento "rete e oneri", a seconda della natura del corrispettivo.
Il risultato è una lettura più trasparente: il cliente vede direttamente il prezzo unitario applicato e la quantità su cui è calcolato, senza dover incrociare più pagine di bolletta per ricostruire il dato. Questo facilita anche il confronto fra offerte e permette di valutare l'impatto effettivo delle componenti di dispacciamento sul totale fatturato.