Lotta al telemarketing selvaggio: sanzione da 3 milioni per Iren

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Iren Telemarketing Selvaggio.
Le pratiche scorrette di telemarketing di Iren e altre società sono state sanzionate duramente dal Garante della Privacy.

La scure del Garante per la protezione dei dati personali cade su Iren, multata per pratiche di telemarketing effettuate senza i necessari consensi. Il fornitore ha utilizzato liste di anagrafiche di utenti acquistate da società terze, pratica illecita da cui ci si può tentare di difendere in poche mosse.

Le pratiche scorrette di telemarketing sono assai fastidiose. Per una volta, non solo per i clienti finali, ma anche per i fornitori che le mettono in atto. Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, ha comminato una sanzione di ben € 2.856.169 nei confronti di Iren, così come di altre società del settore energetico e non solo.

La colpa di queste compagnie? Aver utilizzato liste di dati anagrafici di utenti acquisite da società terze per promuovere le proprie offerte. Andiamo allora a comprendere meglio le motivazioni che hanno spinto il Garante a questa decisione, e come ci si può difendere – in quanto consumatori – in situazioni simili.

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Il Garante Privacy e la lotta al telemarketing scorretto

La multa nei confronti di Iren viene specificata nell’ordinanza di ingiunzione 9670025 del 13 maggio 2021. Nella premessa del documento si legge:

Sono pervenuti al Garante diversi reclami e segnalazioni rispetto a trattamenti di dati personali per finalità di marketing riferiti ad Iren S.p.A. ed Iren Mercato S.p.A. da parte di soggetti i cui dati personali non sono stati forniti direttamente alle società, bensì acquisiti da altre fonti. Ulteriori doglianze hanno riguardato la ricezione di contatti di natura promozionale in assenza di uno specifico consenso da parte degli interessati, ovvero nonostante l’iscrizione dell’utenza telefonica contattata nel Registro pubblico delle opposizioni, nonché il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

Garante per la protezione dei dati personaliSito ufficiale GPDP

Viene a essere leso, quindi, il principio secondo il quale il consenso rilasciato da un cliente, anche per attività promozionale di terzi, non può essere esteso a successive cessioni. Queste dovrebbero essere infatti supportate da un nuovo consenso del consumatore, che deve essere specifico e informato.

Il registro delle opposizioni difende da tutte le chiamate di telemarketing? No. L’iscrizione al registro impedisce l’utilizzo per finalità di marketing dei numeri contenuti negli elenchi telefonici. I numeri fissi e mobili raccolti dietro consenso dell’interessato (come quelli inseriti nei moduli di sottoscrizione delle tessere dei supermercati), non sono coperti dalla protezione del registro.

In che modo le aziende entrano in possesso dei dati personali?

Leggendo l’istruttoria GPDP si comprende quale sia lo schema che porta le aziende a entrare in possesso dei dati degli utenti, che poi vengono sfruttati per proposte di offerte commerciali non richieste. Questi, a grandi linee, i passaggi:

  1. Le aziende interessate comprano pacchetti di dati da società terze;
  2. I pacchetti, a loro volta, vengono rivenduti per un certo numero di volte;
  3. I dati, così, entrano in possesso di nuove aziende all’insaputa dei clienti, che poi ricevono chiamate insistenti.

Nel processo di scambio dei dati, quindi, è evidente come siano presenti società dedicate espressamente alla compravendita di informazioni personali. Queste basano la loro azione sull’iniziale consenso lasciato dal cliente. Per questo motivo, può capitare di essere tartassati di telefonate con finalità di marketing dopo aver completato la registrazione su un portale online, o dopo aver richiesto la carta fedeltà al supermercato.

Gunde Bauhofer, direttrice del Centro Tutela Consumatori Utenti, afferma che la diffusione di queste pratiche sta aumentando, anche perché non contrastata sufficientemente da sanzioni o provvedimenti discilpinari:

Il fenomeno dell’illecito trattamento dei dati personali sta assumendo dimensioni preoccupanti. Anche perché le sanzioni comminate dal Garante, seppur alte, non sembrano scoraggiare le aziende a continuare con il telemarketing selvaggio.

Gunde Bauhofer La Voce di Bolzano.it, articolo Garante della Privacy contro il telemarketing selvaggio: nel caso IREN sanzione da quasi 3 milioni.

I consumatori, pertanto, sembrano essere sempre meno protetti da queste pratiche scorrette. Ma ci si può difendere in qualche modo?

Come difendersi dal telemarketing selvaggio?

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Esistono dei metodi per difendersi, anche parzialmente, dal telemarketing. La cosa più importante è fare attenzione ai consensi che si rilasciano in fase di registrazione a portali web, o durante la sottoscrizione di servizi, tessere o abbonamenti.

E in caso di evidenti pratiche scorrette, è possibile esercitare i diritti attribuiti a ogni consumatore dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). In particolare, come si legge sul sito del Garante privacy, si tratta dei diritti:

  • A essere informato;
  • Di opposizione;
  • Di accesso;
  • Di rettifica;
  • All’oblio;
  • Alla portabilità.

Sul sito del Garante, AGCM, è possibile anche scaricare gli appositi moduli per reclami, segnalazione ed esercizio dei diritti. Qui invece trovi la guida, passo dopo passo, per fare una segnalazione per truffa tramite il sito del Garante per le Comunicazioni.

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