Contratti Luce e Gas: da luglio arriva la nuova Scheda Sintetica

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Nuova Scheda Sintetica ARERA.
Maggiori obblighi informativi per i fornitori e bollette più accessibili: le ultime iniziative ARERA per incrementare la trasparenza del mercato.

Da luglio 2021, i contratti luce e gas saranno più comprensibili. Ciò grazie alla Scheda sintetica voluta da ARERA, che includerà indicatori sintetici di prezzo per il confronto tra le varie offerte e indicazioni più chiare. Aumentano anche gli obblighi informativi in caso di variazione delle condizioni contrattuali.

La definitiva affermazione del mercato libero ha portato con sé diversi vantaggi, come la possibilità di scegliere tra numerose offerte e operatori. Al tempo stesso, però, questa grande disponibilità di tariffe spesso porta a situazioni poco favorevoli per i consumatori, con obblighi comunicativi non ancora così stringenti e una trasparenza contrattuale che a volte latita.

Per porre fine a questi fenomeni, ARERA è intervenuta con la delibera 426/2020/R/com, che a partire dal prossimo luglio introduce nuove, importanti modifiche nel modo in cui gli operatori dovranno comunicare le loro condizioni economiche al pubblico. Scopriamo di che si tratta.

Nuovi obblighi informativi ARERA: cosa cambia?
Novità Descrizione
Scheda sintetica Documento che riassume gli elementi informativi delle offerte luce e gas, da consegnare al cliente in formato standardizzato e ben comprensibile.
Indicatori sintetici Tre parametri inclusi nelle Schede sintetiche che consentiranno di confrontare meglio le offerte luce e gas. Si tratta di Costo fisso anno, Costo per consumi e Costo per potenza impegnata.
Obblighi comunicativi In caso di variazioni unilaterali delle condizioni, ed evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali, sono previsti nuovi obblighi di comunicazione da parte del venditore.

La nuova Scheda Sintetica: chiarezza e voci più comprensibili

Il nuovo Codice di condotta commerciale La nuova delibera ARERA va a modificare il regolamento che definisce gli obblighi dei venditori (ovvero i fornitori luce e gas) nei rapporti con consumatori e piccole imprese. Per maggiori informazioni, leggi il testo del Codice di condotta commerciale valido dal 1 luglio 2021.

La novità forse più evidente della delibera ARERA riguarda l’introduzione della nuova Scheda sintetica. Si tratta di un documento che il fornitore deve presentare al cliente nella fase precontrattuale, ovvero prima che si arrivi alla firma del contratto.

Nel concreto, questo documento dovrà essere consegnato a tutti i clienti alimentati in bassa tensione, per l’elettricità e con consumi fino a 200mila Smc/anno per il gas. Al suo interno, dovranno essere riportati tutti gli elementi più importanti del contratto, tra i quali:

  • Identità e recapiti del venditore;
  • Denominazione commerciale e codice dell’offerta;
  • Validità e durata temporale;
  • Metodi e tempistiche di fatturazione e pagamento;
  • Descrizione sintetica di sconti, eventuali prodotti o servizi aggiuntivi;
  • Eventuali garanzie richieste al cliente;
  • Tempistiche per il diritto al ripensamento;
  • Identificativo e nominativo dell’agente commerciale.

La maggioranza delle informazioni ora citate rientreranno nella prima pagina di questo nuovo documento. Come ad esempio nel caso di Wekiwi.

Nella parte alta della prima pagina della scheda sintetica di questo fornitore, disponibile qui in basso, è possibile notare subito alcuni dei parametri più importanti relativi all’offerta Gas prezzo fisso standard domestico:

Una sezione della scheda sintetica Wekiwi.
La parte alta della prima pagina della Scheda sintetica Wekiwi.

Scendendo più in basso, nel riquadro “Condizioni economiche”, vengono invece introdotti i nuovi indicatori sintetici che consentiranno un confronto ancora più rapido tra le varie offerte.
Questi sono costi che stabilisce il fornitore, e che quindi possono cambiare da un gestore all'altro, si tratta di:

  1. Costo fisso anno
  2. Costo per consumi
  3. Costo per potenza impegnata, solo nel caso di offerte luce.
Gli indicatori di costo sintetici sulla scheda Wekiwi.
Gli indicatori di costo sintetici sulla scheda sintetica di Wekiwi.

Un altro modo per rendersi conto delle differenze tra le proposte commerciali dei vari operatori è sfruttare il servizio di confronto offerte luce e gas di Selectra. E se hai bisogno di aiuto, o vuoi altre informazioni, chiama pure il numero 02 8295 809702 8295 8097Prendi un appuntamento - servizio gratuito e senza impegno. Ti risponderà un Esperto che ti aiuterà a selezionare la tariffa più adeguata alle tue necessità di consumo.

Scarica il fac simile della scheda sintetica Wekiwi Se vuoi dare un’occhiata approfondita ai nuovi documenti che riceverai quando sottoscriverai un nuovo contratto luce e gas, dai uno sguardo al fac simile della scheda sintetica Wekiwi in PDF.

Dopo aver spiegato a grandi linee quali sono le informazioni contenute nella Scheda sintetica, è bene soffermarsi sui nuovi indicatori sintetici, che permetteranno di stabilire quale offerta è più adatta alle tue esigenze. Gli esempi che verranno esposti si riferiscono a offerte del mercato libero con tariffazione a prezzo fisso.

L’indicatore di Costo fisso anno

L’indicatore sintetico di Costo fisso anno viene espresso in termini di €/anno, è stabilito dal fornitore ed è a copertura dei costi di commercializzazione e vendita. Per gli utenti domestici, viene calcolato come segue:

Costo fisso anno= ∑CIfix+DISPbtd+SCONTOut

  • CIfix è la componente impresa fissa indicata dal venditore, e viene espressa in € o in €/anno.
    Nel mercato tutelato è pari a circa 65€ (2021), nel mercato libero dipende dall'offerta.
  • DISPbtd è la componente di dispacciamento, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata agli utenti domestici aventi diritto alla maggior tutela. Viene espressa in €/anno.
    La quota è pari a circa -13€, nel tutelato è sempre presente mentre nel mercato libero può essere applicata o meno (2021).
  • SCONTOut è uno sconto una tantum applicato dal venditore (relativo di solito al primo anno di fornitura). Viene espresso in €/anno, può essere presente nelle offerte del mercato libero.

L’indicatore di Costo per consumi

L’indicatore sintetico di Costo per consumi viene espresso in €/kWh o €/Smc, a seconda che ci si stia riferendo a forniture di energia elettrica o gas. Nelle schede sintetiche, viene differenziato tra offerte a prezzo fisso o variabile, oltre che tra prezzo monorario e biorario per l'energia elettrica.

Monorario, biorario: che significa? Le offerte dell'energia elettrica offrono tariffe che possono rifarsi a una o più fasce orarie. Da questa dinamica scaturiscono condizioni commerciali differenti, e che possono adattarsi meglio alle tue abitudini di consumo. Trovi maggiori informazioni nei nostri speciali dedicati alle offerte monorarie e alle tariffe biorarie.

Nel caso del calcolo del Costo per consumi in €/kWh di una tariffa monoraria, l'operazione da compiere per arrivare al dato sintetico è il seguente:

Costo per consumi= ∑CIvol x (1- β) - γ + Dispacciamento

  • CIvol è la componente impresa in quota energia trasmessa dal venditore in €/kWh; corrisponde al prezzo della materia prima energia e gas e per la luce, a differenza di prima, il prezzo include le perdite di rete;
  • γ è il cosiddetto sconto in corrispettivo, espresso in €/kWh, che viene applicato e trasmesso dal venditore;
  • β è lo sconto in percentuale, che viene applicato alle componenti impresa in quota energia, e viene trasmesso dal venditore;
  • In Dispacciamento rientrano i vari costi di dispacciamento variabile; nel mercato tutelato è pari a 0,014 €/kWh (giugno  2021) e che può variare di pochissimo da un fornitore all'altro nel mercato libero.

In parole più semplici questo è il costo che include il vecchio prezzo della materia prima energia e gas, a cui vengono applicati eventuali sconti previsti dal fornitore, le perdite di rete solo per l'energia elettrica, e una piccola quota del dispacciamento variabile stabilito dal venditore (pari in genere a circa 0,015 €/kWh).

Il Costo per potenza impegnata

La potenza impegnata, anche definita potenza contrattuale o potenza richiesta, è il livello di kW che il tuo contatore luce è in grado di generare simultaneamente. La potenza impegnata di un classico contatore domestico è generalmente di 3 kW, ed è possibile ritrovarla all'interno della propria bolletta della luce o sul display del contatore elettronico.

Il Costo per potenza impegnata viene espresso in euro a chilowatt (€/kW), ed è previsto solo per le offerte di energia elettrica e viene stabilito dal fornitore.
Nel caso di offerte con costo fisso, viene calcolato con la seguente formula:

Costo per potenza impegnata= ∑CIpot

  • CIpot è la componente impresa indicata dal venditore, e viene espressa in €/kW, nella maggior parte delle offerte del mercato libero non è presente, così come nel tutelato, tuttavia può essere prevista dal fornitore del mercato libero.

Come si calcolano gli altri indicatori sintetici? Gli indicatori sintetici vanno a effettuare un notevole riassunto di situazioni molto complesse. Gli scenari possibili riguardano la presenza di tariffe con prezzo fisso e variabile, di offerte placet o per il mercato libero. Quelli che abbiamo citato, pertanto, sono solo alcuni casi. Per approfondire il discorso nella sua interezza, puoi consultare le regole per il calcolo degli indicatori sintetici di prezzo in PDF, nel documento fornito da Acquirente unico.

Le novità su variazioni ed evoluzioni dei contratti

La nuova direttiva ARERA sulla condotta commerciale interviene anche sul momento successivo a quello della stipulazione del contratto. In particolare, sono due i casi su cui si è concentrata l’autorità: quello relativo alle variazioni unilaterali, e quello delle evoluzioni automatiche.

Nella tabella seguente trovi tutti i dettagli:

Variazioni contrattuali: nuovi obblighi informativi
Variazioni unilaterali Evoluzioni automatiche
Viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione, che dovrà includere la stima della spesa annua (al netto di imposte e tasse) per i 12 mesi successivi alla variazione. La comunicazione, in questo caso, deve essere data con preavviso di tre mesi dalla data di effettiva variazione. Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda il caso in cui gli aumenti siano determinati dal venditore, dallo scadere di sconti iniziali o dal passaggio dal prezzo fisso a quello variabile (e viceversa).

Il mancato rispetto degli obblighi comunicativi porterà a un indennizzo automatico per il cliente.

La modifica della bolletta 2.0: il punto

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Oltre a snellire e uniformare gli obblighi informativi, ARERA punta anche a modificare la disciplina della bolletta 2.0. La fonte a cui rifarsi, in questo caso, è la delibera 242/2021/R/com. Gli ambiti di azione sono diversi. In linea generale, però, gli interventi più incisivi riguardano le modalità di recapito della bolletta sintetica al cliente finale nel mercato libero.

In particolare, viene ribadito che la consegna della bolletta:

  • Non può essere vincolata a una sola forma di recapito dematerializzata. Questo per fare in modo di garantire l’accesso a tariffe e formule contrattuali avanzate anche a chi è meno avvezzo all’utilizzo di strumenti informatici ed elettronici;
  • Può avvenire tramite email o forme di messaging (short o instant) all’indirizzo indicato dal cliente.

Gli operatori dovranno attenersi alle nuove disposizioni a partire dal 1 novembre 2021, sia nel caso di contratti in essere che di nuove tariffe.

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