ARERA: arriva la Nuova bolletta 2.0 dal 2023! Come funzionerà?

ARERA dà ufficialmente il via libera alla nuova bolletta 2.0, che sarà introdotta a partire dal 2023. Scopriamo quali sono le novità più rilevanti per i consumatori finali.
La delibera 209/2022/R/com di ARERA segna l’inizio di una nuova fase per la bolletta 2.0, che partirà dal 1 gennaio 2023. Ecco quali sono gli interventi più importanti per le fatture di gas ed energia elettrica:
Intervento | Descrizione |
---|---|
Consumo annuo | Viene definito con chiarezza il periodo corrispondente al consumo annuo per i clienti finali. |
Codice offerta | Codice che identifica l'offerta commerciale del mercato libero scelta dai clienti. |
Spesa annua | Introdotta dopo il primo anno di fornitura, identifica la spesa risultante dalle ultime 12 mensilità. |
Oneri di spesa e costi per il contatore | I costi relativi a oneri di sistema, gestione e trasporto del contatore dovranno essere segnalati separatamente rispetto agli altri capitoli di spesa. |
Gestione delle controversie | La bolletta dovrà dare conto di almeno una delle modalità di gestione delle controversie disponibili. |
Link ai portali per i consumatori | Dovranno essere segnalati i link al "Portale Offerte" di ARERA, così come allo "Sportello per il consumatore Energia e Ambiente" e al "Portale Consumi". |
Informazioni minime | Ogni bolletta dovrà riportare una serie di informazioni necessarie alla comprensione delle condizioni contrattuali. |
I provvedimenti elencati vanno a integrare in modo organico alcune delle prescrizioni del precedente d.lgs 210/21. Operata questa necessaria premessa, andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le varie voci.
La delibera ARERA 209/2022/R/com in PDF Per approfondire tutti i dettagli delle nuove bollette 2.0, leggi il testo della Delibera 209/2022/R/com in PDF.
La bolletta 2.0 farà chiarezza sul consumo annuo
La nuova bolletta 2.0 indicherà chiaramente qual è il consumo annuo dei clienti. Si tratta, in sostanza, del consumo rilevato in 12 mesi consecutivi, determinato sulla differenza tra letture rilevate (o autoletture) riferite a 12 mesi. Il dato verrà aggiornato in ogni bolletta in presenza di nuove letture o autoletture aggiornate.
Cos’è l’autolettura? L’autolettura è un importante processo che ti consente di comunicare il tuo utilizzo di gas e luce. Così puoi ricevere bollette basate sui consumi effettivi, anziché stimati.
Scendendo nel dettaglio, nella direttiva ARERA è possibile leggere quale sia la logica dietro a questo provvedimento. Il consumo annuo, pertanto, viene così definito:
Tale dato è pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi.
L’obiettivo è anche quello di operare una standardizzazione tra le forniture di gas e luce. In entrambi i casi, infatti, nel momento in cui non sono disponibili letture rilevate o autoletture, verrà utilizzata la “miglior stima” effettuata dalla società di vendita.
Ecco il codice offerta per le forniture del mercato libero
La direttiva ARERA stabilisce l’introduzione di un codice offerta. Si tratta di un riferimento alfanumerico (quindi con lettere e numeri) che identifica la tariffa commerciale, e corrisponde al codice abbinato alla fornitura nel registro RCU (il Registro Centrale Ufficiale, gestito dal Sistema Informativo Integrato). Secondo il provvedimento, pertanto, si prevede:
L’esposizione del Codice Offerta identificativo dell’offerta sottoscritta dal cliente finale all’interno del documento della bolletta sintetica per tutte le offerte commerciali sottoscritte.
Il codice offerta, di conseguenza, dovrà anche essere aggiornato di volta in volta al fine di “trovare coerenza” con il riferimento abbinato in RCU.
Una nuova indicazione della spesa annua
La bolletta 2.0 che verrà introdotta nel 2023 deve riportare anche l’indicazione della spesa annua sostenuta. Si tratta della somma delle spese riportata nelle ultime 12 mensilità, senza considerare importi come:
- Canone RAI;
- Altre partite;
- Indennizzi o importi per servizi o prodotti aggiuntivi previsti nell’offerta.
Questa voce verrà inserita dai fornitori dopo il primo anno di fornitura, e dovrà essere aggiornata in ciascuna bolletta. Questa la definizione data dalla delibera:
Spesa risultante dalla sommatoria delle spese riportate, ricomprendendo solo quanto dovuto per la fornitura propriamente detta di energia elettrica o di gas naturale in ciascuna delle ultime dodici bollette (qualora la periodicità di fatturazione sia mensile) o delle ultime sei bollette (qualora la periodicità di fatturazione sia bimestrale); in caso la periodicità di fatturazione sia diversa, la spesa annua sostenuta deve essere calcolata rispetto a un numero di bollette che coprono l’ultima annualità. Nel calcolo della spesa annua sostenuta non sono ricompresi gli importi relativi al “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” e gli importi relativi alle voci “Altre partite” quali eventuali indennizzi e/o importi per servizi o prodotti aggiuntivi a titolo oneroso previsti nell’offerta. La spesa annua sostenuta è aggiornata in ciascuna bolletta in base agli importi della stessa.
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Scorporo delle voci relative a oneri di spesa e costi per il contatore
La bolletta 2.0 indicherà in maniera chiara la spesa per oneri di sistema, costi di gestione e trasporto del contatore. Una caratteristica già presente sulle fatture delle forniture della maggior tutela, e ora obbligatoria anche per i contratti del mercato libero.
È stata rimandata, per ora, l’introduzione di una nuova categoria di costi, ovvero quella delle “voci di spesa relative ai servizi di vendita dell’offerta”. In quest’area trovano posto gli importi legati ai vari servizi di vendita corrispondenti alla tariffa sottoscritta.
Gestione più trasparente delle controversie
Un capitolo interessante riguarda la gestione delle controversie tra clienti finali e venditori. In questo ambito, ARERA è intervenuta con una indicazione chiara. Le bollette, a partire dal 2023, dovranno indicativamente includere l’indicazione di almeno una modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Risoluzione alla quale il venditore dovrà prendere parte obbligatoriamente. Questo il passaggio della delibera:
Per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, si ritiene che i venditori indichino in bolletta, in conformità con quanto previsto dal Codice di condotta commerciale per i contratti di fornitura e per i siti web e dal TIQV per le risposte ai reclami non satisfattive della problematica lamentata dal cliente finale almeno le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il venditore medesimo si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale e la cui procedura sia gratuita.
Indicazione chiara dei link ai portali per i consumatori
L’arrivo del mercato libero, con la conseguente soppressione del regime a maggior tutela (prevista a gennaio 2024), rende ancora più importante il confronto chiaro e sintetico tra le offerte dei vari fornitori. Per questo motivo, le nuove bollette 2.0 dovranno indicare in maniera chiara il link per raggiungere:
- Il “Portale Offerte”, dove è possibile ottenere informazioni su fornitori e tariffe;
- Lo “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente”, che include, tra le altre cose, informazioni sulla risoluzione delle controversie;
- Il “Portale Consumi”, utile per confrontare l'utilizzo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente.
Abbiamo parlato di “il link”, al singolare, non per caso. Secondo la delibera, infatti, è previsto che i tre siti citati siano raggruppati in unico indirizzo web, al fine di non aggiungere troppe informazioni in bolletta. Questo il passaggio della delibera che parla del provvedimento in questione:
Con la finalità di salvaguardare la comprensibilità e la chiarezza del suo contenuto informativo e dunque di minimizzare le informazioni ulteriori riportate in bolletta derivanti dall’applicazione del d,lgs. 210/21, sia opportuno indicare, in luogo dei tre link sopra richiamati in maniera distinta, in uno spazio apposito del documento di fatturazione con separata e adeguata evidenza, un indirizzo URL unico creato dall’Autorità a tale scopo, in cui è possibile rintracciare i tre suddetti link, accompagnato da una didascalia illustrativa.
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Informazioni chiare per una maggiore comprensione
La delibera 209/2022/R/com di ARERA parla chiaro. Le nuove bollette 2.0 che verranno emesse dal 2023 dovranno essere comprensibili e dotate di tutte le informazioni necessarie. L’obiettivo, riprendendo anche il testo del precedente d.lgs. 210/21, è quello di:
Garantire il diritto dei clienti finali di ricevere in maniera gratuita bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori.
Nel concreto, tutto ciò si traduce nella presentazione di informazioni minime che corrispondono a (le descrizioni sono riprese direttamente dal testo della delibera):
- Nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai consumatori e l'indirizzo email;
- Eventuale data di scadenza del contratto;
- Informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;
- Informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i recapiti dell'organismo responsabile;
- Link o un riferimento a dove è possibile trovare strumenti di confronto dei prezzi;
- Indicazioni sullo sportello per i servizi a tutela del consumatore.
Cosa ancora più importante, la fonte citata dichiara che il prezzo da pagare dovrà essere presentato in "maniera evidente".
Perché si è arrivati alla nuova bolletta 2.0?
Lanciata nel 2015, la bolletta 2.0 ha rappresentato un cospicuo passo in avanti verso la presentazione delle varie informazioni legate alle forniture luce e gas. Razionalizzazione e semplificazione erano le parole chiave di un intervento che, nel 2021, era già stato modificato con la modifica di alcune voci (ad esempio la soppressione dell’indicazione relativa al “costo medio unitario”).
Due anni dopo, l’Autorità per Energia Reti e Ambiente ha ritenuto di dover mettere nuovamente mano alla disciplina della bolletta 2.0. Il motivo di tale intervento è dovuto al ruolo sempre più importante attribuito dai clienti finali alle fatture. Lo si legge nella delibera 209/2022/R/com, dove viene specificato che ARERA ha deciso di:
Operare in coerenza e complementarità con gli innovati strumenti di tutela già implementati dall’Autorità, integrando il documento della bolletta sintetica e gli ED con alcune informazioni funzionali alla nuove finalità attribuite alla bolletta, tra cui il progressivo aumento della consapevolezza delle abitudini di consumo e delle condizioni economiche complessive della propria offerta da parte del consumatore, la riscontrabilità delle condizioni economiche e contrattuali applicate, nonché la confrontabilità delle condizioni tecnico/economiche dell’offerta sottoscritta con le altre presenti sul mercato.
L’obiettivo strategico identificato dall’Autorità, in un senso più ampio, è quello di “promuovere un funzionamento efficiente e partecipato dei mercati retail”. Per farlo, il primo passo è quello di far capire ai clienti finali per quali servizi stanno pagando, e per quale motivo le bollette di luce e gas hanno un determinato importo.
In attesa di bollette più comprensibili, inizia a risparmiare!
Da gennaio 2023, quindi, le bollette saranno ancora più comprensibili e ricche di informazioni utili. Già da ora, però, hai l’occasione di rendere le fatture più leggere. Ti basta scegliere l’offerta più adatta alle tue esigenze.
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