Luce e Gas: arrivano Codici di Condotta Commerciale semplificati!
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) vuole rafforzare gli obblighi informativi dei fornitori di energia elettrica e gas naturale a vantaggio dei clienti finali, in modo da rendere più comprensibili i contratti. Scopriamo quali sono le novità introdotte dalla delibera 426/2020/R/com.
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Cosa dice la delibera ARERA? Come può aiutare i clienti finali
La principale novità introdotta dalla delibera 426/2020/R/com di ARERA è una scheda sintetica che aumenta la trasparenza dei contratti sia nella fase precontrattuale (antecedente la stipula del contratto) sia nella fase contrattuale (successiva alla stipula del contratto), mediante la revisione del Codice di condotta commerciale. Gli obblighi della delibera 426/2020/R/com avranno validità a partire dal 1 luglio 2021, in modo da dare ai fornitori la possibilità di adeguarsi alle novità da introdurre.
Scopri tutti i dettagli che riguardano la Scheda sintetica e come cambieranno i prezzi delle offerte.
La scheda sintetica è da consegnare a tutti gli utenti alimentati in bassa tensione (domestici e non domestici di piccole dimensioni) e/o con consumi di gas non superiori ai 200.000 Smc/anno. L'introduzione di questo nuovo strumento va a sostituire la precedente Nota Informativa e riassume tutti gli obblighi informativi del fornitore, relativi all’offerta, in formato standardizzato e comprensibile per il cliente finale. Dunque la nuova scheda sintetica riassume i contenuti del contratto, riporta gli indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali e rende più immediate e chiare le comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche. Ecco una tabella di sintesi con le principali novità:
Contenuti scheda sintetica | A cosa servono? |
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La somma di questi costi contribuisce a calcolare il prezzo della materia prima energia/ materia prima gas | |
Stima della spesa annua | Una stima della spesa al netto di imposte e oneri di sistema per vari profili di consumo |
Schede di confrontabilità | Confrontare le offerte nella fase precontrattuale |
Il provvedimento ha la duplice finalità di migliorare la comprensibilità delle informazioni contrattuali, incluse le condizioni economiche delle offerte, per il cliente finale e di aumentare la confrontabilità delle offerte proposte dai fornitori.
Vuoi consultare la sintesi ufficiale delle novità introdotte dalla delibera 426/2020/R/com?Clicca qui per consultare il file PDF della nuova delibera ARERA in materia di "Disposizioni per il rafforzamento degli obblighi informativi del codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali del mercato retail".
Indicatori sintetici di prezzo: cosa sono?
Nella scheda sintetica saranno introdotti tre indicatori sintetici di prezzo relativi alla materia prima energia/materia gas naturale, che è la componente economica calcolata liberamente dal fornitore, diversa da tutte le voci di spesa delle categorie relative al trasporto, alla gestione contatore e agli oneri di sistema. Gli indicatori sintetici di prezzo sono divisi in:
- Costo fisso, espresso in €/anno;
- Costo per consumi, espresso in €/kWh o €/Smc;
- Costo per potenza impegnata, espresso in €/kW (esclusivamente per le offerte di energia elettrica).
Questi indicatori saranno presenti in dettaglio solo per quelle offerte menzionate nel Portale Offerte, dato che sono quelle per cui il cliente si può informare autonomamente.
Inoltre l’indicatore Costo per consumi sarà differenziato per le offerte a prezzo fisso o variabile nel seguente modo:
- nel caso di un’offerta a prezzo fisso, è determinato aggregando tutti i corrispettivi unitari che danno come risultato la spesa per materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/kWh o €/Smc;
- nel caso di un’offerta a prezzo variabile, è, invece, determinato dai seguenti elementi:
- la descrizione e la periodicità di aggiornamento dell’indice sulla base del quale il prezzo della componente energia varia;
- il grafico dell’andamento dell’indice, se a pubblica diffusione (e.g., PUN e PSV), con arco temporale di 12 mesi, sulla base delle informazioni veicolate nel Portale Offerte;
- la somma di tutti i contributi che formano la spesa per materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/kWh o €/Smc.
Le modalità di calcolo degli indicatori Costo per consumi sono puntualmente descritte all’interno del Codice di condotta commerciale e del Portale Offerte.
Stima della spesa annua
Nella Scheda sintetica sarà infine presente, per i clienti domestici, la stima della spesa annua al netto di imposte e tasse, presentata per diversi livelli di consumo e per profili di cliente (potenza contrattuale). Inoltre verrà mantenuto lo strumento attuale delle Schede di confrontabilità (per le fasi precontrattuali) almeno fino alla fine del mercato tutelato.
Scheda di confrontabilità
Le schede di confrontabilità mettono a confronto la spesa stimata di un cliente-tipo che aderisce ad un'offerta del mercato libero e quella dello stesso cliente se invece usufruisse di un servizio secondo il mercato tutelato. Questo confronto dà solo un'idea del possibile risparmio in euro sia perché la spesa effettiva potrà essere diversa, sia perché le condizioni economiche di riferimento stabilite dall'Autorità variano ogni 3 mesi. Se vuoi comparare le offerte attuali sul mercato libero con maggiore completezza, utilizza il nostro strumento di comparazione gratuita:
Fase contrattuale: quali sono le novità?
Una volta stipulato il contratto, gli obblighi informativi del fornitore sono più stringenti per qualsiasi variazione unilaterale delle condizioni economiche, ovvero quando l'azienda esercita il diritto di rimodulare il contratto secondo le proprie esigenze senza il parere del cliente. Per questo motivo viene resa ancor più efficace la già prevista comunicazione in caso di variazioni unilaterali del contratto. Quest'ultima dovrà essere integrata con la stima della spesa annua (al netto di imposte e tasse) per i 12 mesi successivi alla variazione, sulla base dei livelli di consumo e con un rimando al Portale Offerte.
Inoltre, nel caso di evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali (qualsiasi variazione delle condizioni economiche già prevista nel contratto sottoscritto), esse dovranno essere comunicate con un preavviso di 2 mesi rispetto allo scadere dei 12 mesi in cui si verifica un evoluzione automatica. Le evoluzioni automatiche di prezzo comprendono tutti quei casi in cui avviene:
- Aumento dei prezzi unitari determinati dal fornitore;
- Conclusione di sconti;
- Passaggio tra prezzo fisso e prezzo variabile.
Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza, da riduzione di sconti o dall'aumento di corrispettivi unitari, non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, la comunicazione dovrà contenere la quantificazione monetaria in termini €/anno. Infine sarà previsto un indennizzo automatico per il cliente finale in tutti i casi di mancato rispetto della procedura di comunicazioni.
Aggiornamento del Codice di condotta commerciale
Gli interventi di efficientamento e aggiornamento del Codice di condotta commerciale riguardano la revisione dei criteri di presentazione dei prezzi, anche per evitare eventuali comportamenti opportunistici del venditore in sede di presentazione delle condizioni economiche, e il riallineamento dei riferimenti alla regolazione e normativa attualmente vigenti. Infatti il Codice di condotta commerciale, come suggerisce il nome, fornisce delle linee guida per il fornitore riguardo l'atteggiamento da assumere verso i clienti finali e quali sono i criteri di comunicazione da adottare con esso.