Stop alle bollette pazze: approvata la legge contro i maxi conguagli

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Sono molte le associazioni dei consumatori che in passato hanno segnalato il malcontento diffuso a causa di problemi di fatturazione nelle bollette. Non sono mancati i casi in cui, anche a distanza di anni, gli utenti si sono trovati a dover pagare una costosissima bolletta a causa di un conguaglio inatteso, senza poter opporre le proprie ragioni. Da marzo 2018, finalmente, ciò non accadrà più, grazie ad una legge appena approvata.

fas simile bolletta

Cos'è il conguaglio?

Il conguaglio non è nient’altro che il conteggio della parte mancante o eccedente rispetto ad una somma dovuta. Nella maggior parte dei casi, le bollette vengono fatturate bimestralmente o quadrimestralmente sulla base dei consumi presunti o stimati: l’importo che viene pagato periodicamente, quindi, non si riferisce ai consumi effettivi ma a quelli stimati, e può capitare che a distanza di tempo il distributore di energia richieda una certa somma per pareggiare i conti, appunto il c.d.conguaglio.

L’operazione attraverso la quale riusciamo ad avere l’informazione sui nostri consumi è la lettura del contatore. Per i contatori elettronici della luce essa viene effettuata in teledistanza, mentre per il gas e per quelli classici è operata dal distributore di energia ad intervalli di tempo più o meno regolari: maggiore è la potenza impiegata, maggiore è la frequenza con cui questa pratica deve essere espletata dal letturista.

Essa, tuttavia, non è sempre agevole, poiché alcuni contatori si trovano all’interno delle abitazioni e può capitare che, se nessuno è in casa al momento in cui l’incaricato deve effettuare il tentativo di lettura, quest’ultimo non vi può accedere. Il conguaglio ha origine proprio a seguito della comunicazione dei risultati derivanti dalla lettura del contatore: se il consumo effettivo differisce da quello stimato, positivamente o negativamente (può infatti capitare anche che i consumi stimati siano superiori a quelli effettivi), bisogna pareggiare i conti.

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Con la pratica dell’autolettura, tuttavia, si eviterebbero questi problemi: comunicando mensilmente il proprio livello dei consumi al distributore, non si verrebbe a creare nessuna discrepanza tra consumi stimati e consumi effettivi, e l’importo della bolletta corrisponderebbe ai consumi effettivi. Purtroppo però, oggi sono ancora pochi gli utenti che si cimentano nell’ autolettura del contatore, anche se bastano pochi passi per completarla:

  • Controllare sull’ultima bolletta quando effettuare la lettura
  • Segnare i consumi che appaiono sul display del contatore
  • Contattare il fornitore (tenendo a portata di mano il codice cliente) e comunicare, attraverso gli appositi canali messi a disposizione, il livello dei consumi appena letto
  • Verificare nella successiva bolletta che la lettura dei consumi corrisponda a quella comunicata

Per una guida video su come effettuare l'autolettura visita l'articolo dedicato

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Stop ai maxi conguagli: cosa cambia?

Può capitare che una bolletta non arrivi, che arrivi in ritardo o che la lettura del contatore non venga effettuata. Ecco allora i maxi conguagli in bolletta. Ma recentemente è rientrata nell’attuale Legge di Bilancio la norma “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici” (qui trovate il link al testo completo), che sarà in vigore da marzo 2018, quando si comincerà con la luce; per il gas si dovrà attendere fino a gennaio 2019 mentre per l’acqua addirittura gennaio 2020.

Lo sapevi che? La legge di bilancio è lo strumento, previsto dall’art.81 della Costituzione, tramite il quale viene approvato il bilancio dello Stato e mediante cui il Governo rende note al Parlamento le entrate e le uscite previste per l’anno successivo, considerate le leggi vigenti.

Se prima dell’approvazione del decreto l’arco temporale entro il quale era lecito ricevere il maxi conguaglio era di 5 anni, adesso questo è sceso a 2, termine valido sia nei rapporti tra distributore e consumatore che tra fornitore e distributore.

Chi riguarda lo stop ai maxi conguagli in bolletta?

I destinatari del provvedimento legislativo sono gli utenti domestici, le piccole imprese (meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro) e gli studi professionali; sono quindi escluse le grandi imprese.

Cosa succede se c'è di mezzo una pratica scorretta?

Oltre alle discipline sui maxi conguagli, la legge prevede anche che i consumatori che siano debitori di un maxi conguaglio riferito ad un periodo antecedente ai due anni, previo l’invio di un reclamo, possano momentaneamente sospendere i pagamenti delle loro obbligazioni qualora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia avviato un’istruttoria volta a verificare l’esistenza di pratiche scorrette (come nel caso di un contratto non richiesto), da parte di una società di erogazione di energia, a danno degli utenti. In precedenza non era possibile sospendere il pagamento e per ottenere un eventuale rimborso (che ora diverrà automatico entro 3 mesi) bisognava ricorrere a vie legali.

Ancora un'altra novità

conguagli luce

Tutte le novità per il 2018 luce e gas

Inoltre, da gennaio 2020 sarà possibile accedere al SII, Sistema Informatico Integrato, una sorta di banca dati dei punti di prelievo (pdp) e dei dati identificativi dei clienti, per facilitare lo scambio dei dati e assicurarne la qualità. Permetterà anche di eseguire il cambio fornitore in tre settimane, in una logica di conformità con la normativa comunitaria.

Gli obblighi dei fornitori di luce e gas

Non verranno più addebitati conguagli di vecchissima data, ma ciò non vuol dire che non ci saranno più cifre esorbitanti in bolletta a questo titolo: occorre, perciò, essere a conoscenza dei propri diritti e degli obblighi del fornitore. Per chi si affida ancora al regime di maggior tutela, la frequenza delle fatturazioni dipende dal livello dei consumi e vigono le seguenti condizioni:

  1. consumi inferiori a 500 metri cubi: almeno una bolletta in acconto o stimata ogni quadrimestre, una a conguaglio almeno una volta all’anno e almeno una lettura del contatore;
  2. dai 500 ai 5.000 metri cubi: una bolletta in acconto o stimata almeno ogni tre mesi, una a conguaglio almeno ogni sei e almeno due letture del contatore.

In caso di mancata lettura, l’incaricato è tenuto a lasciare un’informativa dell’avvenuto tentativo e l’invito ad effettuare l’autolettura per comunicare i consumi effettivi. Se la mancata lettura di un contatore leggibile produce un conguaglio maggiore del doppio della bolletta a stima più elevata ricevuta dopo l’ultimo conguaglio, si può ottenere la rateizzazione dell’importo.

Nel mercato libero, invece, tutte le condizioni sono rimesse all’autonomia del singolo contratto, sia per la rateizzazione che per la frequenza di fatturazione della bolletta o per la lettura del contatore, a prescindere dai consumi; sono già molti gli utenti che hanno deciso di affidarsi al mercato libero prima del tempo (luglio 2019, termine entro il quale cesserà il regime di maggior tutela e bisognerà scegliere un fornitore, appunto, nel mercato libero).

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