Bollette di chiusura: più garanzie per gli utenti

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Secondo la delibera 100/2016/R/com dell’AEEG, venditori e fornitori saranno soggetti a norme e tempistiche più strette per l’emissione delle cosiddette bolletta di chiusura, ovvero le ultime fatture prima della cessazione del contratto di fornitura, della voltura o del cambio fornitore.

Dopo la decisione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di conferire maggiore sicurezza agli utenti vittime di bolletta anomala, arrivano nuovi obblighi per le società di fornitura elettrica e del gas destinati ad offrire migliori garanzie ai consumatori finali.

Quali le novità per il cliente?

Gli interventi in tema di fatturazione di chiusura ambiscono a tre principali obiettivi:

  • garantire l’invio delle bollette di chiusura entro 6 settimane, come già previsto dalla normativa a riguardo
  • utilizzare dati di misura effettivi nella fatturazione, potenziando l’uso dell’autolettura
  • assicurare indennizzi fino a 57 €, oltre quelli già previsti, ai consumatori nei casi di gravi inadempimenti da parte di distributori e venditori.

Le decisioni dell’AEEG saranno valide da giugno 2016 per responsabilizzare, dunque, tutti gli attori della filiera rispetto ai clienti domestici ed ai piccoli consumatori del settore energetico elettrico e del gas, sia del mercato libero che di quello tutelato.

Tempi più celeri per l’emissione dell’ultima fattura

Per rispettare le tempistiche di ricezione dell'ultima bolletta entro 6 settimane dalla chiusura del contratto, cambiano i tempi di emissione delle stesse. Si accorciano, infatti, i tempi per i venditori che dovranno emettere l’ultima fattura:

  • entro 8 giorni in caso di invio cartaceo della bolletta
  • entro 2 giorni in caso l’utente ricevi la bolletta via mail o scaricandola dal web

Come dovrà avvenire la fatturazione?

Il venditore dovrà seguire un ordine di priorità per l’utilizzo dei dati fornitogli dal distributore:

  • Dati di misura effettivi
  • Dati derivanti dall’autolettura
  • Dati stimati dal distributore.

In caso d’utilizzo dei dati stimati per la formulazione della fattura, il venditore dovrà indicare chiaramente all’utente che la bolletta potrà essere oggetto di conguaglio, una volta ottenuti i dati dal distributore.

Se hai ancora qualche dubbio inviaci la tua bolletta!
Scrivi a [email protected] o chiama lo 010.848.01.61 (costo chiamata nazionale), attivo (lun-ven dalle 8 alle 21 e sab dalle 9 alle 19).

Potenziare l’uso dell’auto-lettura

I venditori sono tenuti a maggiori obblighi informativi rispetto l’uso dell’auto-lettura, nel caso di clienti non dotati di smart meter per il gas o con contatori non telegestiti in caso di corrente elettrica. Sempre ai venditori è poi affidato il compito di comunicare l’autolettura del cliente al distributore che validerà la corretta rilevazione dei dati di lettura.

Sai leggere i tuoi consumi domestici? Ecco tutto quello che c'è da sapere su come fare un'autolettura.

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Risarcimento per i clienti

Nel caso non ricevano l’ultima fattura nei tempi dovuti a causa di ritardi da parte dei venditori, i clienti finali sono tenuti alla riscossione di un indennizzo da parte del venditore che va dai 4 €, per ritardi da 1 a 10 giorni, fino a 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni. Risarcimenti poco proporzionali, verrebbe da dire, ma ricordiamo che verranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal Codice di rete elettrico sulla qualità e la messa a disposizione dei dati di misura periodici nell’elettrico a cui devono attenersi i fornitori. 

Il disservizio può potenzialmente derivare non soltanto dalla società fornitrice, ma anche dal distributore. Nel caso quest’ultimo non metta a disposizione la lettura necessaria ai fini dell’emissione dell’ultima fattura da parte del fornitore, sarà tenuto a risarcire sia il cliente finale con un indennizzo di 35 €, sia il fornitore stesso con 4 € in caso di ritardo di un giorno, maggiorato di 0,20 cent/€ per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino a un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni.

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