Oneri di sbilanciamento: fine della battaglia tra Autorità e produttori verdi?

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Oneri sbilanciamento eolico

Oneri di sbilanciamento sulle rinnovabili

Per mantenere l'equilibrio dei flussi di energia nella rete elettrica nazionale ogni centrale di produzione comunica giornalmente una stima di quanta energia immetterà nella rete. Ovviamente tale stima potrebbe essere diversa da quella poi effettivamente prodotta.

Gli oneri di sbilanciamento dell'energia elettrica servono a coprire i costi sostenuti dal gestore di rete quando c'è una differenza tra il programma di immissione e l'effettiva produzione oraria di energia di un impianto.

Nel 2012 parte lo scontro tra Autorità e produttori di energia verde

L'Autorità ha emanato nel 2012 la Delibera n. 281 e successivamente nel 2013, la Delibera n. 462 per regolare gli oneri di sbilanciamento. Fin da subito è partita una battaglia tra Autorità e produttori di energia da rinnovabili, in particolare le associazioni del settore eolico. In testa a tutte l'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, la quale è insorta giudicando inappropriato e discriminatorio il regolamento applicato.
In effetti le fonti rinnovabili non programmabili venivano equiparate a quelle convenzionali, senza tener conto della difficoltà da parte dei produttori verdi, nella previsione quotidiana della produzione.

Sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno bocciato entrambi i provvedimenti, definendo discriminatoria la Delibera che non fa distinzione per il calcolo dei corrispettivi e la franchigia, tra le fonti convenzionali programmabili e le rinnovabili non programmabili.

Vuoi avere gli ultimi aggiornamenti sull'energia eolica? Consulta la guida: "Eolico: Definizione, Costi, Vantaggi e la situazione in Italia".

Ottobre 2014 - la nuova Delibera n. 522, punto di svolta?

A seguito di una consultazione pubblica, nell'ottobre del 2014 l'Autorità emana la Delibera n. 522 che regola i nuovi oneri di sbilanciamento per le fonti rinnovabili non programmabili. Il sistema tiene conto delle specifiche caratteristiche di ciasuna fonte, e la franchigia è differenziata per l’energia eolica, fotovoltaica, idroelettrica ad acqua fluente, geotermica...

In questa maniera speriamo che le parti in causa si accontentino poichè il meccanismo è ora calibrato sulla particolarità delle singole fonti rinnovabili, e viene così considerata la difficoltà di effettuare una previsione di immissione di energia che abbia lo stesso livello di affidabilità delle unità di produzione convenzionali programmabili.

Un accordo comune sugli oneri di sbilanciamento a carico dei produttori può portare solo un beneficio alla collettività, evitando un eventuale aumento degli oneri di dispacciamento che gravano sulla bollette di tutti gli italiani.

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